{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-04-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1994-9_1995-04-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=18896&nX40_KEY=4933426&nTrefferzeile=33&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "12c73a39976f621afed2cfaceabe4c73"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1994.9"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 27.04.1995 80.1994.9"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 27.04.1995 80.1994.9"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 27.04.1995 80.1994.9"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:00:35", "Checksum": "05b79a75b1649f57c3699b81f43d8419", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 27.04.1995 80.1994.9\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nAlessandro Soldini, presidente,\n|\n|\nsegretario: |\nFiorenzo Gianinazzi segretario di Camera |\nstatuendo sul ricorso del 18 novembre 1994\nin materia di: IC/IFD 91/92 int.\n|\npresentato da: |\n__________ __________, __________ __________ -__________,\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nritenuto\nin fatto ed in diritto\n1. __________ __________ è azionista e dipendente della ditta __________ __________ and __________.\nIn uno scritto indirizzato all' Ufficio di tassazione il 2 maggio 1991, il contribuente chiedeva di essere posto al beneficio di una tassazione intermedia in considerazione del fatto che il reddito percepito nel 1991 era stato di soli fr. 52'000.--. Nel periodo di tassazione IC 1989-90 al contribuente era stato esposto un reddito del lavoro di fr. 178'000.-- di media annua; negli anni di computo 1989-90, determinanti per la tassazione 1991-92, il reddito del lavoro era stato di fr. 166'000.-- circa nel 1989 e di fr. 81'600.-- nel 1990.\nIl 26 settembre 1994 l' Ufficio di tassazione notificava a __________ __________ la tassazione IC/IFD 1991-92, in cui gli esponeva un reddito del lavoro di fr. 123'814.-- di media annua, calcolato sulla base dei salari ricevuti negli anni di computo 1989-90.\n2. Con tempestivo reclamo del 30 settembre 1994 il contribuente ripropone la richiesta di tassazione intermedia, già presentata nel 1991, sostenendo che la sua attività è cambiata in modo radicale, essendosi dovuto occupare di programmazione, che in precedenza non conosceva, non avendo nella ditta __________, di cui è titolare, programmatori a disposizione. Rileva in particolare di essere stato costretto a impiegare oltre la metà del suo tempo per lo studio e la partecipazione a corsi, con conseguente diminuzione del reddito dal gennaio del 1991 in misura superiore al 50%. L' __________ non avrebbe potuto corrispondergli uno stipendio superiore per non incorrere in una situazione fallimentare, avendo dovuto registrare alla fine del 1990 una perdita di fr. 23'000.-- circa. Con la riduzione del salario la perdita ha potuto essere contenuta nel 1991 in soli fr. 5'000.--. Rileva inoltre di aver condotto un'esistenza priva di esigenze, avendo abitato nell'ufficio occupando una piccola camera e un locale improvvisato adibito a cucina.\nCon decisione 21 ottobre l' Ufficio di tassazione, dopo aver sentito il contribuente, ha respinto la domanda di tassazione intermedia, argomentando che secondo la più recente giurisprudenza la tassazione intermedia IC ex art. 99 lett. e non potrebbe più essere concessa a una persona alle dipendenze di una società anonima di cui è azionista.\n3. Il 25 ottobre 1994 il contribuente ha presentato tempestivo reclamo contro la decisione negativa dell' Ufficio di tassazione del 21 ottobre, sostenendo che la domanda di intermedia è legata anche alla separazione, che pure lo avrebbe costretto a ridurre il lavoro per occuparsi dei figli, e non soltanto alla riduzione dello stipendio. Chiede inoltre di rettificare la tassazione intermedia del 16 gennaio 1991, con effetto dal 19 settembre 1990 per separazione, in quanto errata.\nCon decisione su reclamo del 4 novembre 1994 l' Ufficio di tassazione ha respinto il reclamo del contribuente, argomentando che il reddito d'attività lucrativa dipendente da lui percepito deve in sostanza essere assimilato a un reddito indipendente, data la sua posizione di azionista della società anonima.\nCon tempestivo ricorso del 14 novembre 1994 contesta innanzitutto la tassazione intermedia per separazione dal 19 settembre 1990, notificatagli il 16 gennaio 1991, argomentando che già da quella data il suo reddito mensile era inferiore a fr. 4'000.--, e non invece di fr. 178'000.--, come considerato in quella decisione. Ribadisce inoltre che la richiesta di tassazione intermedia per riduzione del salario è da mettere in relazione anche alla separazione. Nega in particolare che al suo caso possa trovare applicazione la giurisprudenza in CDT n. 146 del 22 agosto 1994, chiedendo che il suo caso venga deciso in base alle condizioni in vigore nel momento in cui ha presentato la richiesta di intermedia, vale a dire nel 1991. Secondo il ricorrente, se la sua domanda fosse stata presa tempestivamente in considerazione, sarebbe stata senz'altro accolta. Ribadisce infine di essersi ridotto lo stipendio per evitare il fallimento della società con tutte le conseguenze del caso.\n4. Intermedia per separazione\nOccorre premettere che il ricorso, nella misura in cui fosse rivolto contro la tassazione intermedia dal 19 settembre 1990, notificata il 16 gennaio 1991, sarebbe comunque manifestamente infondato. Per due ragioni.\n4.1\nIn primo luogo poiché sia il termine di reclamo sia quello di ricorso contro la notifica di detta decisione era di trenta giorni (art. 175 cpv. 1 e art. 181 cpv. 1 LT). La contestazione, sollevata a oltre tre anni di distanza, è quindi manifestamente tardiva.\n"}