Come correttamente afferma la ricorrente, dunque, la notificazione di una decisione all'estero ha luogo, dapprima, mediante invito dell'autorità ai contribuenti non domiciliati a designare un rappresentante, e, in secondo luogo, qualora la designazione non avvenga, mediante notifica nella forma degli assenti. Nella fattispecie, può essere lasciata aperta la questione se la notifica nella forma degli assenti debba necessariamente essere preceduta dall'invito a designare un rappresentante, per il fatto che, comunque, la notifica, che a suo dire, sarebbe lesiva dei suoi diritti, ha raggiunto lo scopo prefisso.