{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-06-23", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1994-80_1995-06-23.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=18978&nX40_KEY=4933423&nTrefferzeile=88&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "0214bde50809ff324a8cbd48387e8076"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1994.80"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 23.06.1995 80.1994.80"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 23.06.1995 80.1994.80"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 23.06.1995 80.1994.80"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:23:48", "Checksum": "59f465fd9c4f6e22ceef25f3f532b70c", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 23.06.1995 80.1994.80\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n4.4.\nSi aggiunga che, sebbene per la richiesta di garanzia sia espressamente prevista l'intimazione con lettera raccomandata (art. 226 cpv. 3 LT), ciò non esclude l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 155 LT, che rientra tra le disposizioni generali di procedura contenute nel capitolo primo del titolo secondo della Legge tributaria. Inoltre, il Tribunale federale ha già avuto occasione di sottolineare che il fatto che l'analoga norma contenuta nel Decreto concernente l'imposta federale diretta (DIFD) preveda solo l'intimazione mediante lettera raccomandata, non significa certo che il legislatore abbia voluto emanare una norma in contrasto con il diritto internazionale (DTF 119 Ib 430; cfr. anche STF del 9 gennaio 1995, su ricorso della stessa __________).\n5. Nel merito, la ricorrente nega di essere assoggettata all'imposta nel Canton Ticino, con il quale non ha alcuna relazione.\n5.1\nSe il debitore non ha domicilio in Svizzera o se i diritti del fisco sembrano pregiudicati, l'ACC può chiedere in ogni tempo e quindi ancor prima che l'imposta sia accertata definitivamente delle garanzie (art. 226 cpv.1 LT). La formulazione dell'art. 226 LT é analoga a quella dell'art. 118 DIFD. Le ipotesi previste dalla norma per la richiesta di garanzia non sono cumulative ma alternative: il domicilio all'estero dei contribuenti é quindi già motivo autonomo e sufficiente a legittimare la richiesta di garanzia. Si tratta di una premessa indipendente (STF del 15 gennaio 1985 in re H.K.; Masshardt/Tatti, Commentario IFD, Lugano 1985, p. 463). Poiché la richiesta può essere fatta in ogni tempo non occorre che l'imposta sia già stabilita definitivamente o che l'imponibilità stessa dei contribuenti sia accertata in modo definitivo. La richiesta può essere fatta anche quando dette questioni sono ancora litigiose. L'accertamento definitivo dell'obbligo tributario, come la fissazione dell'ammontare esatto dell'imposta dovuta rimangono di competenza dell'autorità fiscale nell'ambito della procedura ordinaria di tassazione (STF dell' 11 novembre 1982 in re E.G.; Känzig/Behnisch, Die direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, p. 332 ss. ; Rivier, Droit fiscal, p. 367; CDT n. 133 del 23 giugno 1994 in re H.Anstalt).\n5.2\nCome già accennato, contro analoga richiesta di garanzia ai fini dell'imposta federale diretta, la contribuente ha interposto ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Quest'ultima autorità ha respinto il gravame con sentenza del 9 gennaio 1995, argomentando sostanzialmente che:\n· l'esistenza di una causa di garanzia non è contestata, essendo pacifico che la ricorrente ha la propria sede all'estero;\n· è verosimile che esista un credito fiscale: vi sono infatti serie ragioni per ritenere che la procedura di tassazione evidenzierà l'assoggettamento fiscale dell'interessata e, quindi, l'esistenza di un credito d'imposta, sebbene nel suo gravame la contribuente sminuisca l'importanza dei propri legami con il __________, asserendo che l'intera sua attività è svolta all'estero; il Tribunale federale sottolinea, in particolare, lo stretto legame con la società anonima __________ __________, che fornisce alla ricorrente servizi di cancelleria e le mette a disposizione i propri telefoni e telefax;\n· quanto all'ammontare delle garanzie richieste, __________ __________ ne ha ammesso la misura \"elevata\", ma ha ricordato alla ricorrente che non è tuttavia sproporzionata, dovendo la garanzia richiesta poter coprire l'ammontare massimo del tributi che deve assicurare, comprese eventuali multe fiscali; non essendo inoltre mai stata presentata dalla ricorrente una dichiarazione fiscale ed essendo stati presentati per la prima volta in sede di ricorso i conti economici e i bilanci, tale documentazione non può venir verificata in sede di ricorso contro la richiesta di garanzia.\n5.3\nCome deciso in una sentenza di questa Camera del 15 maggio 1985, data la corrispondenza fra il testo dell'art. 226 LT e quello dell'art. 118 DIFD, per l'interpretazione della norma cantonale vale la giurisprudenza elaborata dal Tribunale federale in relazione all'art. 118 DIFD (CDT n. 345/1977 e 60/1979), ragione per cui, quando vi è già una sentenza del Tribunale federale sulla stessa fattispecie, le argomentazioni __________ __________ possono essere estese, per economia di giudizio, al caso sottoposto all'esame della Camera di diritto tributario con ricorso contro la decisione in materia di imposta cantonale e comunale (RTT 1986 p. 468).\n5.4\nPer quanto attiene alla misura della garanzia richiesta, si ricorda alle parti che il Tribunale federale, nella sentenza del 9 gennaio 1995, pur ritenendola non manifestamente eccessiva, ha invitato l'ACC a procedere rapidamente alla verifica dei bilanci e dei conti economici presentati dalla ricorrente e ad adattare di conseguenza l'ammontare delle garanzie alle risultanze di tali verifiche.\n6. Il ricorso è dunque respinto.\nTassa di giustizia e spese processuali sono a carico della ricorrente, soccombente.\nPer questi motivi,\nvisto per le spese l'art. 185 cpv. 5 LT\ndichiara e pronuncia\n1. Il ricorso è respinto.\n2. Le spese processuali consistenti:\na. nella tassa di giustizia di fr. 3'000.-\nb. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.-\nper un totale di fr. 3'100.-\nsono a carico della ricorrente.\n3. Intimazione alle parti.\n4. Il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).\nper la Camera di diritto tributario\ndel Tribunale d’appello\nIl Presidente: Il Segretario:"}