{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-06-23", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1994-80_1995-06-23.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=18978&nX40_KEY=4933423&nTrefferzeile=88&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "0214bde50809ff324a8cbd48387e8076"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1994.80"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 23.06.1995 80.1994.80"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 23.06.1995 80.1994.80"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 23.06.1995 80.1994.80"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:23:48", "Checksum": "59f465fd9c4f6e22ceef25f3f532b70c", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 23.06.1995 80.1994.80\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nAlessandro\nSoldini, presidente,\n|\n|\nsegretario: |\nAndrea Pedroli vicecancelliere |\nstatuendo sul ricorso del 10 ottobre 1994\nin materia di: richiesta di garanzia\n|\npresentato da: |\n__________ __________ - __________ __________ u. __________. __________, __________ __________, rappr. da: __________ __________. -__________, __________ __________,\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nritenuto\nin fatto ed in diritto\n1. La __________ __________ __________, costituita nel 1978, ha sede a __________ (__________) e suo amministratore unico è __________. __________ __________ __________ __________ (__________). Scopo sociale è, tra l'altro, l'amministrazione del proprio patrimonio, l'assunzione di rappresentanze, l'esercizio di attività commerciali, in particolare con prodotti per la lavorazione del cuoio.\n2. Con decisione del 6 settembre 1994, notificata alla contribuente mediante pubblicazione sul Foglio ufficiale del Canton Ticino del 9 settembre 1994, l'Amministrazione cantonale delle contribuzioni (ACC) invitava la __________ __________ a costituire garanzie per il versamento dell'imposta cantonale e comunale dal 1989 al 1994; per ogni anno, era richiesta una garanzia del valore di fr. 30'000.- per il Cantone e di fr. 25'500.- (24'000.- per il 1989) per il Comune di __________. In risposta ad uno scritto del 21 settembre 1994 della contribuente, che contestava l'assoggettamento in __________, l'ACC le comunicava di ritenerla illimitatamente imponibile ai sensi dell'art. 5 LT e di avere aperto una procedura per sottrazione d'imposta nei suoi confronti, per non avere mai presentato una dichiarazione fiscale, pur svolgendo ogni attività a __________, presso la __________ __________ __________ __________\n3. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ __________ __________ postula l'annullamento della richiesta di garanzia, non essendo essa assoggettata all'imposta comunale né cantonale; in via subordinata chiede l'annullamento per la misura della garanzia richiesta, sproprorzionata al reddito aziendale imponibile, e, in ulteriore subordine, una drastica riduzione dell'ammontare della garanzia a non più di fr. 12'300.-.\nCon osservazioni del 17 novembre 1994, l'ACC propone la reiezione del gravame, argomentando che sono dati i presupposti per la richiesta di una garanzia.\nAlle parti è stato poi attribuito il diritto di replica e di duplica.\nPendente causa, con scritto del 21 marzo 1995, la ricorrente ha chiesto di poter prendere visione dei documenti prodotti dall'autorità fiscale. La Camera di diritto tributario ha aderito alla richiesta in questione ed ha attribuito alla ricorrente un ulteriore termine per presentare osservazioni. Le stesse sono pervenute in data 31 maggio 1995.\n4. La Camera di diritto tributario è chiamata a confrontarsi in primo luogo con la censura relativa alle modalità con cui la decisione impugnata è stata notificata alla ricorrente. Quest'ultima sostiene infatti che la pubblicazione sul Foglio ufficiale non rappresenta una valida forma di notifica ad una società estera, ma che ad essa avrebbe dovuto essere stato richiesto di designare un rappresentante, rivolgendosi direttamente alla sede di __________.\n4.1.\nL'art. 155 LT stabilisce che l'autorità fiscale può esigere dai contribuenti domiciliati all'estero la nomina di un rappresentante con domicilio in __________, autorizzato a ricevere comunicazioni, decisioni, sentenze e atti di esazione in materia fiscale, e specifica poi che in caso di mancata designazione, l'autorità potrà procedere alla notifica nella forma degli assenti (cfr. STF del 4 ottobre 1990 in re __________).\nCome correttamente afferma la ricorrente, dunque, la notificazione di una decisione all'estero ha luogo, dapprima, mediante invito dell'autorità ai contribuenti non domiciliati a designare un rappresentante, e, in secondo luogo, qualora la designazione non avvenga, mediante notifica nella forma degli assenti. Nella fattispecie, può essere lasciata aperta la questione se la notifica nella forma degli assenti debba necessariamente essere preceduta dall'invito a designare un rappresentante, per il fatto che, comunque, la notifica, che a suo dire, sarebbe lesiva dei suoi diritti, ha raggiunto lo scopo prefisso.\n4.2.\nSecondo la giurisprudenza, infatti, una notificazione viziata non è semplicemente nulla, colla conseguenza che il termine per impugnarla non inizia a decorrere. Dal principio per cui alle parti non può derivare alcun pregiudizio da un'intimazione irregolare discende invece la conseguenza che, se se una decisione notificata in modo oggettivamente difettoso raggiunge nondimeno il suo scopo, la tutela giuridica perseguita è sufficientemente data. Ciò non significa null'altro che bisogna dimostrare nel caso concreto se la parte interessata è stata effettivamente indotta in errore dal lamentato vizio nell'intimazione e se gliene è derivato un pregiudizio: vizi di forma possono infatti essere fatti valere solo nei limiti del principio della buona fede (DTF 98 V 278, 111 V 150).\nIn particolare, se taluno viene a conoscenza di una decisione che lo riguarda, ma questa non gli è stata notificata, è tenuto, secondo il principio della buona fede, ad esigerne l'intimazione ed a far decorrere in tal modo il termine per impugnarla (DTF 114 Ia 456, relativa ad un caso in cui il ricorrente aveva appreso che la decisione era stata emessa solo leggendo un quotidiano; inoltre Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrechts, vol II, Basilea 1993, n. 1920).\n4.3.\nNe consegue che, per il fatto stesso che la ricorrente ha potuto dapprima chiedere delucidazioni all'ACC sulla decisione ed in seguito impugnarla tempestivamente dinanzi alla Camera di diritto tributario, l'eventuale vizio nella notificazione non le ha arrecato alcun pregiudizio.\n"}