L'art. 21 DIFD propone infatti una nozione di reddito che si fonda sulla teoria dell'incremento globale del patrimonio netto, con computo sul passato (Vergangenheitsbemessung); non si giustifica pertanto di scomporre il reddito del contribuente in base alle sue diverse fonti e di concludere che l'aggiunta o la scomparsa di una singola fonte di reddito può giustificare una tassazione intermedia. Si deve dunque negare che l'inizio o la cessazione di un'attività accessoria siano costitutivi di una profonda modificazione della complessiva situazione professionale del contribuente, così come richiede la menzionata giurisprudenza.