Le fluttuazioni di reddito che solitamente ne discendono si compensano con il trascorrere del tempo e possono essere soddisfacentemente prese in considerazione nella tassazione ordinaria, senza che si richieda una tassazione intermedia (STF del 2 febbraio 1989, in ASA 60, p. 257; Soldini, La tassazione intermedia per modificazione del reddito da attività dipendente del 50%, in Rep. 1991, p. 209).