{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-04-18", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1994-7_1995-04-18.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=18894&nX40_KEY=4933426&nTrefferzeile=73&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "56672a5582f9dfc6f95f21941a0b1bb9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1994.7"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 18.04.1995 80.1994.7"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 18.04.1995 80.1994.7"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 18.04.1995 80.1994.7"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:27:06", "Checksum": "36ae96749bae941b0484fe9a6752fccf", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 18.04.1995 80.1994.7\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n4.4\nIn una sentenza del 1975 (DTF 101 Ib 398; inoltre CDT n. 155 del 28 luglio 1993 in re B.) il Tribunale federale aveva affermato, in palese contrasto con i princìpi sempre enunciati, che, in presenza di una variazione quantitativa del reddito, superiore ad una certa proporzione, si giustificano tassazioni intermedie anche per l'inizio o la cessazione di attività accessorie.\nCon una sentenza del 7 dicembre 1984 (DTF 101 Ib 313; ASA 54, 48; RTT 1988, 25; StE 1985 B 63.13 Nr. 6; StR 40, 399), il Tribunale ha però risolto chiaramente la questione, consentendo anche di accantonare dei dubbi che potevano sorgere dalla lettura della precedente sentenza del 1975 (DTF 101 Ib 398; inoltre CDT n. 155 del 28 luglio 1993 in re B.). La sentenza del 1984 ha espressamente dichiarato che la giurisprudenza stabilita con la decisione precedente doveva essere modificata. Il Tribunale federale ha allora indicato che, per decidere se l'inizio o la cessazione di una o più attività accessorie costituisca un motivo di intermedia, non bisogna prendere in considerazione la singola fonte di reddito, bensì la situazione professionale del contribuente ed i redditi che ne scaturiscono nella loro globalità. L'art. 21 DIFD propone infatti una nozione di reddito che si fonda sulla teoria dell'incremento globale del patrimonio netto, con computo sul passato (Vergangenheitsbemessung); non si giustifica pertanto di scomporre il reddito del contribuente in base alle sue diverse fonti e di concludere che l'aggiunta o la scomparsa di una singola fonte di reddito può giustificare una tassazione intermedia.\nSi deve dunque negare che l'inizio o la cessazione di un'attività accessoria siano costitutivi di una profonda modificazione della complessiva situazione professionale del contribuente, così come richiede la menzionata giurisprudenza. Tale conclusione, affermata nella citata sentenza del 1984 (in relazione al caso di un ristoratore che aveva acquistato un secondo ristorante), è stata successivamente confermata dallo stesso Tribunale federale, in varie altre occasioni (STF del 22 novembre 1985 in StE 1986 B 63.13 Nr. 8; STF del 10 dicembre 1985 in StR 41, 343) ed è stata recepita, anche sul piano del diritto cantonale, da questa Camera (CDT n. 337 del 31 dicembre 1991 in re A.G., con riferimento al caso di un impiegato comunale attivo pure come calciatore professionista; inoltre CDT n. 155 del 28 luglio 1993 in re B.).\n5. 5.1\n__________ __________ -__________ svolgeva dalla fine degli anni settanta attività di __________ alle dipendenze dell' __________. __________. __________. L'attività __________ veniva invece svolta a titolo indipendente, anche se in stretta relazione con lo studio legale __________. Il titolare di quello studio aveva infatti rinunciato all'esercizio della pubblica funzione di __________ per ragioni che non occorre evocare in questa sede. Le parcelle per onorari __________ venivano formalmente emesse dal __________ __________ -__________, il quale retrocedeva all' __________. __________. __________ il 60% a titolo di rimborso spese. Tale accordo, come ha avuto modo di dichiarare il ricorrente all'udienza, sarebbe stato raggiunto dopo aver chiesto verbalmente il parere dell'autorità giudiziaria. L'attività di __________ svolta dal ricorrente è invece sempre stata remunerata mediante salario, anche dopo la rinuncia alla fine del 1985 all'esercizio __________ da parte del __________. __________.\n"}