{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-04-18", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1994-7_1995-04-18.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=18894&nX40_KEY=4933426&nTrefferzeile=73&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "56672a5582f9dfc6f95f21941a0b1bb9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1994.7"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 18.04.1995 80.1994.7"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 18.04.1995 80.1994.7"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 18.04.1995 80.1994.7"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:27:06", "Checksum": "36ae96749bae941b0484fe9a6752fccf", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 18.04.1995 80.1994.7\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n4.2\nVi è cambiamento di professione non soltanto quanto il contribuente passa da un'attività dipendente a una indipendente o viceversa, ma anche quando il genere e il modo di attività si sono profondamente modificati, sia con l'acquisto di un altro stato professionale, sia con una fondamentale modificazione dello stesso stato professionale (CDT 22 ottobre 1979 in re Z. in RTT 1979 p. 216). Secondo la giurisprudenza il cambiamento di professione è dato se vi è passaggio ad altro ramo professionale o se rimanendo nello stesso settore l'attività si è modificata in modo fondamentale per metodo e maniera di lavorare (DTF 109 Ib 12 consid.2; 101 Ib 402 consid. 2b e altre). In campo commerciale il cambiamento nel settore lavorativo viene ammesso con prudenza e specie se i due settori esigono una formazione di vasta portata non è dato ravvisare un cambiamento di professione (STF del 6 marzo 1986 in re B. con riferimenti; Känzig, Wehrsteuer, II ediz., vol. I pag. 791. Il Tribunale federale ha d'altra parte precisato che non v'è mutamento di professione quando, restando il contribuente nella stessa posizione di dipendente, l'esercizio della nuova occupazione si fondi sulle conoscenze commerciali, contabili, finanziarie e fiscali di cui si avvaleva in precedenza (STF dell' 8 giugno 1983 in re A.K.). Di contro, semplici oscillazioni di reddito d'attività lucrativa dipendente di un contribuente non costituiscono motivo di tassazione intermedia (tra le molte: CDT n.5/93 del 21 giugno 1993 in re S.; n. 155 del 28 luglio 1993 in re B.; 18 aprile 1979 in re L.; 16 marzo 1981 in re M.: 21 settembre 1981 in re S.; 17 dicembre 1984 in re T.; STF 25 maggio 1984, cit.; Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, 1983 p. 126).\n4.3\nDa quanto detto discende anzitutto che la semplice variazione di reddito - quali che ne siano le dimensioni - è irrilevante ai fini della decisione sulla tassazione intermedia. Deve dunque dapprima accertarsi se sia dato uno dei motivi di intermedia.\nSe sia subentrata una profonda modifica strutturale della complessiva situazione professionale è una valutazione che si deve fare esaminando tutte le circostanze del caso concreto. La situazione professionale complessiva non viene di solito profondamente modificata da un cambio di posto all'interno dello stesso ambito di attività, da un arretramento od avanzamento professionale, dall' allargamento o restringimento di un'attività, dall'inizio di nuove o dall'abbandono di precedenti attività e dall'estensione o riduzione di una cerchia d'affari. Le fluttuazioni di reddito che solitamente ne discendono si compensano con il trascorrere del tempo e possono essere soddisfacentemente prese in considerazione nella tassazione ordinaria, senza che si richieda una tassazione intermedia (STF del 2 febbraio 1989, in ASA 60, p. 257; Soldini, La tassazione intermedia per modificazione del reddito da attività dipendente del 50%, in Rep. 1991, p. 209).\n"}