{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-04-18", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1994-7_1995-04-18.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=18894&nX40_KEY=4933426&nTrefferzeile=73&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "56672a5582f9dfc6f95f21941a0b1bb9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1994.7"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 18.04.1995 80.1994.7"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 18.04.1995 80.1994.7"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 18.04.1995 80.1994.7"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:27:06", "Checksum": "36ae96749bae941b0484fe9a6752fccf", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 18.04.1995 80.1994.7\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nAlessandro Soldini, presidente,\n|\n|\nsegretario: |\nFiorenzo Gianinazzi segretario di Camera |\nstatuendo sul ricorso del 16 novembre 1994\nin materia di: IC/IFD 91/92 int\n|\npresentato da: |\n__________ e __________ __________ -__________, __________ __________, rappr. da: __________. __________, __________ __________,\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nritenuto\nin fatto ed in diritto\n1. Il 26 ottobre 1993 __________ __________ -__________, __________ e __________, ha presentato la dichiarazione fiscale IC/IFD 1993-94, chiedendo nel contempo di poter beneficiare della tassazione intermedia dal 1° gennaio 1991 a seguito del mutamento di professione che sarebbe stato determinato dalla cessazione dell'attività lucrativa dipendente.\n__________ __________ -__________ aveva infatti esercitato la professione di __________ e __________ presso lo studio del __________dott. __________ __________, percependo una retribuzione mista, in parte (avvocatura) sotto forma di stipendio mensile e in parte (__________) sotto forma di partecipazione agli onorari (40% degli onorari delle parcelle da lui emesse). Dal 1° gennaio 1991 egli si era poi staccato a tutti gli effetti dallo studio del __________. __________, aprendo uno studio in proprio.\nCon decisione del 4 maggio 1994 l'UT di __________ -__________ respingeva la richiesta di tassazione intermedia formulata dall'avv. __________ -__________, rilevando che di fatto erano quindi venuti a cadere unicamente i proventi da attività dipendente. Infatti, secondo l' autorità fiscale, il ricorrente, fino al 31 dicembre 1990, aveva due fonti di reddito distinte: una dipendente e l'altra indipendente e, dal 1° gennaio 1991, soltanto una, di esclusivo carattere indipendente.\n2. Con tempestivo reclamo l'avv. __________ -__________, assistito dallo __________ __________ __________, riproponeva all' Ufficio di tassazione la richiesta di tassazione intermedia dal 1° gennaio 1991, ribadendo che l'apertura di uno studio in proprio dal 1° gennaio 1991 costituisce un vero e proprio cambiamento di professione, nel senso del passaggio da un'attività di fatto dipendente a una indipendente. Chiedeva quindi lo stralcio del reddito del lavoro di fr. 83'283.-- di media annua e la determinazione del reddito aziendale imponibile dei coniugi dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 1992 in fr. 44'403.-- di media annua.\nL' Ufficio di tassazione respingeva il reclamo presentato dall'avv. __________ __________ -__________ con decisione del 19 ottobre 1994.\n3. Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ -__________, sempre assistito dallo __________ __________ __________, chiede l'annullamento della suddetta decisione, postulando di essere messo al beneficio della tassazione intermedia. Ribadisce sostanzialmente quanto già esposto nel reclamo, segnatamente che l'attività precedentemente svolta dal profilo fattuale rivestiva nella sua globalità carattere dipendente.\nAll'udienza del 10 febbraio 1995 le parti si sono confermate nelle rispettive posizioni.\n4. 4.1\nDi regola sia l'imposta federale diretta sul reddito che l'imposta cantonale sono calcolate sul reddito medio dei due anni civili precedenti il periodo fiscale (art. 41 cpv. 1 DIFD e art. 95 cpv. 1 LT). Se tuttavia nel corso di un periodo di tassazione le basi di calcolo si modificano durevolmente, viene eseguita una tassazione intermedia basata sul reddito annuo conseguito al momento della modifica (art. 96 DIFD, rispettivamente dell'art. 99 cpv. 1 lett. b LT). Fra i motivi -elencati limitativamente dall'art. 96 cpv. 1 DIFD- che danno diritto alla tassazione intermedia vi è l'inizio d'attività lucrativa e il mutamento di professione (DTF 109 Ib 11; STF II Corte di diritto pubblico, del 25 maggio 1984 in re G.M. St.; Känzig, Wehrsteuer, ad art. 42 nota 29; Rivier, Droit fiscal suisse, p. 262; per l' IC: Messaggio 3077 FI del 26.8.86 pag. 7). A sua volta l'art. 99 cpv. 1 lett. b LT, appoggiandosi sostanzialmente alla giurisprudenza relativa all'art. 96 DIFD, indica quali motivi di intermedia la modificazione durevole delle fonti di reddito in seguito all'inizio e alla cessazione dell'attività lucrativa o a mutamento di professione, come ad es. in caso di passaggio da un'attività dipendente a una indipendente o viceversa.\n"}