frase LT 1976). In considerazione della descritta natura della procedura con cui il fisco effettua il riparto del debito d’imposta fra i coniugi, ben si spiega il fatto che la relativa decisione dell’autorità di tassazione sia sì impugnabile con i rimedi ordinari, ma che, in tale occasione, possano essere contestati solo la misura della responsabilità del coniuge (quando il contribuente argomenta che una quota di reddito o di sostanza a lui attribuito appartiene di fatto all’altro coniuge) oppure il calcolo del debito d’imposta attribuito ad un coniuge (AA.VV., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 127;