Inoltre evidenzia la reciproca autonomia delle due procedure (CDT n. 70 del 25 maggio 1994 in re D. M. e I., in RDAT II-1994 p. 335). La stessa legge tributaria precisa, a tale proposito, che «al riparto delle singole quote d'imposta fra marito e moglie sono applicabili per analogia le norme procedurali relative alla tassazione ed al riparto intercomunale, come pure i rimedi giuridici degli art. da 175 a 185» (art. 10 cpv. 3 3. frase LT 1976).