L'autorità fiscale procede al ricupero dell'imposta che non è stata incassata, quando fatti o prove a lei sconosciute al momento della tassazione permettono di stabilire che a torto una tassazione non è stata eseguita, o che la tassazione definitiva era incompleta (cfr. art. 199 cpv. 1 LT). Questa norma consente di rivedere, per quanto attiene al diritto cantonale, una tassazione definitiva indipendentemente dall'esistenza di una sottrazione di imposta secondo l'art. 203 LT, vale a dire indipendentemente da una colpa (intenzione o negligenza nell'indurre in errore l'autorità fiscale) del contribuente (cfr. Bernasconi, Contravvenzioni e delitti fiscali, Lugano 1986, p. 36 s.).