1 LT 1994). Trovano dunque applicazione, nella fattispecie, le norme dell'art. 199 ss. LT 1976 (v. anche Allidi, op. cit., p. 477). 5.2. Ricupero dell'imposta 5.2.1. L'autorità fiscale procede al ricupero dell'imposta che non è stata incassata, quando fatti o prove a lei sconosciute al momento della tassazione permettono di stabilire che a torto una tassazione non è stata eseguita, o che la tassazione definitiva era incompleta (cfr.