In secondo luogo e soprattutto non si può non tener conto del nuovo diritto, più favorevole al ricorrente. Se fosse già stato in vigore, vi sono fondati motivi per ritenere che l'autorità fiscale avrebbe commisurato diversamente la sanzione, tenuto conto che quella massima era in precedenza il quadruplo dell'imposta sottratta. 4.5.5. Appare quindi equo, tutto ben considerato, ridurre la multa a 8/10 (otto decimi) dell'imposta sottratta. 5. Imposta cantonale 5.1. Diritto applicabile Alle procedure di ricupero d'imposta che si riferiscono a anni precedenti l'entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni del diritto precedente (art. 319 cpv. 1 LT 1994).