Essa deve essere commisurata tenendo conto della gravità oggettiva e soggettiva dell'infrazione commessa dal contribuente. La gravità oggettiva è valutata sulla base del rapporto tra l'ammontare dell'imposta sottratta e l'ammontare dell'imposta totale dovuta. Quella soggettiva invece considera tutte le circostanze relative alla colpa, vale a dire al comportamento del contribuente (Bernasconi, Contravvenzioni e delitti fiscali, Lugano 1986, p. 83). Di particolare rilievo sarà l'agire intenzionale o semplicemente negligente del contribuente e, in questo caso, la gravità della negligenza (STF del 1° maggio 1985 in re F.E., cons.