4.4. Altri elementi della fattispecie di cui all'art. 129 DIFD Quanto alla condizione oggettiva, vale a dire la natura reddituale delle assegnazioni dall’Australia, già si è detto al consid. 3. 4.5. Sanzione 4.5.1. La multa, come si è visto, corrisponde di regola all'ammontare dell'imposta sottratta. Tuttavia, in caso di colpa lieve, può essere ridotta fino a un terzo e, in caso di colpa grave, aumentata fino al triplo dell'imposta sottratta. Essa deve essere commisurata tenendo conto della gravità oggettiva e soggettiva dell'infrazione commessa dal contribuente.