Anche se così fosse stato, dato l’importo e la periodicità delle stesse, egli avrebbe comunque dovuto notificarle all’apposito Ufficio fiscale conformemente all’art. 114 lett. c LT. L’avesse fatto, come suo preciso obbligo, la natura fiscale delle assegnazioni in discussione non gli sarebbe sfuggita, né soprattutto sarebbe sfuggita all’autorità fiscale. Vi è quindi quanto meno una grave violazione del dovere di diligenza.