Orbene, questa tesi non regge ad un più attento esame. Era infatti preciso dovere del ricorrente chiarire la natura (giuridica e fiscale) delle assegnazioni australiane, chiedendo alla moglie le necessarie informazioni, tanto più che una parte delle assegnazioni riguardava il figlio minorenne, che esse avevano carattere sostanzialmente periodico, anche se gli importi variavano da un anno all’altro. Né giova al ricorrente sostenere di aver pensato che si sia trattato di donazioni. Anche se così fosse stato, dato l’importo e la periodicità delle stesse, egli avrebbe comunque dovuto notificarle all’apposito Ufficio fiscale conformemente all’art. 114 lett.