CDT n. 719/20 del 28 ottobre 1976 in RTT 1977 n. 2; Bernasconi, Contravvenzioni e delitti fiscali, Lugano 1986, p. 72 s.; STF 1. maggio 1985 in re F.E., cons. 3a). Agisce con negligenza chi, per un'imprevidenza colpevole, non usa le precauzioni alle quali รจ tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali (art. 18 cpv. 3 CP). Si ha violazione del dovere di diligenza quando non viene rispettato uno degli obblighi stabiliti dalla lett. a dell'art. 129 cpv. 1 DIFD o quando viene omessa l'indicazione di un fattore importante per stabilire la portata dell'obbligo di pagare l'imposta secondo la lett. b dell'art. 129 cpv.