L'art. 175 cpvv. 1 e 2 LIFD, entrato in vigore il 1° gennaio 1995, prevede invece che il contribuente che, intenzionalmente o per negligenza, fa in modo che una tassazione sia indebitamente omessa o che una tassazione cresciuta in giudicato sia incompleta, venga punito con la multa. Essa equivale di regola all'importo dell'imposta sottratta. In caso di colpa lieve, può essere ridotta fino a un terzo e, in caso di colpa grave, aumentata fino al triplo dell'imposta sottratta. 4.1.2. Va innanzi tutto ricordato, che l'art. 320 LT-1994 sancisce espressamente il principio della lex mitior.