Imposta federale diretta 4.1. Legge applicabile 4.1.1. Il diritto federale in vigore fino al 31 dicembre 1994 punisce con la multa fino a quattro volte l'importo sottratto chiunque sottrae allo Stato l'imposta che gli spetta non adempiendo gli obblighi che gli incombono nella procedura di tassazione, di reclamo, di ricorso o di inventario oppure omettendo di indicare fattori importanti per stabilire l'esistenza o la portata dell'obbligo di pagare l'imposta o dando intenzionalmente o per negligenza indicazioni inesatte (cfr. art. 129 cpv. 1 lett. a, b DIFD). L'art. 175 cpvv.