A giusta ragione, quindi, l’autorità fiscale cantonale li ha considerati reddito imponibile nel nostro paese, sia per la parte effettivamente ricevuta sia per quella accreditata ed esigibile mediante semplice preavviso di 48 ore. Il ricorrente, dal canto suo, malgrado gli sia stata fornita dall’autorità fiscale la possibilità di presentare osservazioni con l’invito di produrre la documentazione a comprova, non ha saputo minimamente scalfire la conclusione dell’autorità fiscale cantonale. Il periodico soddisfacimento dell’aspettativa verso il __________ prova, in mancanza di qualsiasi elemento di segno contrario, la natura reddituale delle assegnazioni.