3.3. Dall’esame dell’atto costitutivo del __________ appare chiaramente che __________ __________ __________ e il figlio __________ sono beneficiari discrezionali del __________ di famiglia e che, in virtù della loro aspettativa hanno ricevuto ogni anno a partire dal 1983 cospicui versamenti. Poco importa che tali versamenti siano stati effettuati a intervalli irregolari o sotto forma di rendita (Andina, op. cit. p. 203). A giusta ragione, quindi, l’autorità fiscale cantonale li ha considerati reddito imponibile nel nostro paese, sia per la parte effettivamente ricevuta sia per quella accreditata ed esigibile mediante semplice preavviso di 48 ore.