{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-12-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1994-78_1995-12-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=18976&nX40_KEY=4711554&nTrefferzeile=30&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e831a2e2f75c2c5b18cb91f047a02244"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["80.1994.78"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 07.12.1995 80.1994.78"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 07.12.1995 80.1994.78"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 07.12.1995 80.1994.78"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 23:58:04", "Checksum": "06c702a8eb4817ddca7900856e3f1743", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 07.12.1995 80.1994.78\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n6.3.\nDeve infine essere respinto pure l’argomento relativo alla decadenza in materia di imposta cantonale della responsabilità solidale del marito dal 1989 in avanti.\n6.3.1.\nSi tenga presente, infatti, che una cosa è il cumulo dei fattori imponibili previsto dall'art. 10 cpv. 1 LT, per cui «i coniugi non legalmente e effettivamente separati sono considerati come un unico contribuente e i loro redditi e la loro sostanza vengono cumulati, qualunque sia il regime dei beni», ed un'altra è il regime della responsabilità solidale disciplinato dall'art. 10 cpv. 3 LT. Il primo aspetto si riferisce alla fase della tassazione, cioè dell'accertamento del debito d'imposta dei coniugi; il secondo invece alle modalità di incasso del credito da parte del fisco.\nEbbene, tale considerazione è importante, perché permette di tener presente che il fatto che due coniugi siano tassati congiuntamente non comporta necessariamente che essi debbano essere chiamati a rispondere solidalmente del debito d'imposta accertato nell'ambito del procedimento di tassazione. Inoltre evidenzia la reciproca autonomia delle due procedure (CDT n. 70 del 25 maggio 1994 in re D. M. e I., in RDAT II-1994 p. 335). La stessa legge tributaria precisa, a tale proposito, che «al riparto delle singole quote d'imposta fra marito e moglie sono applicabili per analogia le norme procedurali relative alla tassazione ed al riparto intercomunale, come pure i rimedi giuridici degli art. da 175 a 185» (art. 10 cpv. 3 3. frase LT 1976). In considerazione della descritta natura della procedura con cui il fisco effettua il riparto del debito d’imposta fra i coniugi, ben si spiega il fatto che la relativa decisione dell’autorità di tassazione sia sì impugnabile con i rimedi ordinari, ma che, in tale occasione, possano essere contestati solo la misura della responsabilità del coniuge (quando il contribuente argomenta che una quota di reddito o di sostanza a lui attribuito appartiene di fatto all’altro coniuge) oppure il calcolo del debito d’imposta attribuito ad un coniuge (AA.VV., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 127; CDT n. 403 del 2 settembre 1983; CDT n. 173/174 dell’11 giugno 1986; CDT n. 251-256 del 12 dicembre 1994 in re B. P.).\n6.3.2.\nIn concreto, questa Camera non é competente a pronunciarsi su questioni attinenti alla riscossione, in assenza di una decisione dell’autorità fiscale sul riparto.\n6.3.3.\nDi nessun rilievo, a questo riguardo, è il regime matrimoniale dei beni, segnatamente la separazione dei beni invocata dal ricorrente. L'art. 10 cpv. 1 LT non può seriamente lasciar alcun dubbio in proposito.\n7. Dell'esito parzialmente favorevole del ricorso si tiene conto nella commisurazione della tassa di giustizia, anche se non va dimenticato che esso è dipeso in larga misura dall'entrata in vigore di leggi più favorevoli.\nQuanto all'importo massimo della tassa di giustizia questa Camera fa ovviamente riferimento alla LT-1976, manifestamente più favorevole rispetto alla LT-1994.\nPer questi motivi,\nvisti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT 1976\ndichiara e pronuncia\n1. Il ricorso è parzialmente accolto.\n§ Di conseguenza, la decisione dell' Amministrazione cantonale dell'imposta federale diretta del 18 marzo 1994 è riformata nel senso che la multa tributaria, a carico del __________ __________ __________, viene ridotta a 0,8 volte l'imposta sottratta. Per il resto la decisione è confermata.\n§§ La decisione dell' Amministrazione cantonale delle contribuzioni in materia di recupero d'imposta cantonale e comunale è integralmente confermata.\n§§§ Gli atti del procedimento vengono retrocessi all'Amministrazione perché si pronunci sul reclamo del 19 aprile 1994 in materia di multa cantonale e comunale.\n2. Le spese processuali consistenti:\na. nella tassa di giustizia di fr. 4'000.–\nb. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 120.–\nper un totale di fr. 4'120.–\nsono a carico del ricorrente.\n3. Intimazione alle parti.\n4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT 1976).\nPer l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).\nper la Camera di diritto tributario\ndel Tribunale d’appello\nIl Presidente: Il Segretario:"}