{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-12-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1994-78_1995-12-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=18976&nX40_KEY=4933417&nTrefferzeile=34&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "e831a2e2f75c2c5b18cb91f047a02244"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1994.78"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 07.12.1995 80.1994.78"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 07.12.1995 80.1994.78"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 07.12.1995 80.1994.78"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:09:08", "Checksum": "cfe9a90b64f8f5886eb642bea3675881", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 07.12.1995 80.1994.78\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nPerché vi sia sottrazione, sia secondo il vecchio sia secondo il nuovo diritto, non occorre necessariamente un comportamento intenzionale. Anche un comportamento negligente basta (cfr. CDT n. 719/20 del 28 ottobre 1976 in RTT 1977 n. 2; Bernasconi, Contravvenzioni e delitti fiscali, Lugano 1986, p. 72 s.; STF 1. maggio 1985 in re F.E., cons. 3a). Agisce con negligenza chi, per un'imprevidenza colpevole, non usa le precauzioni alle quali è tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali (art. 18 cpv. 3 CP). Si ha violazione del dovere di diligenza quando non viene rispettato uno degli obblighi stabiliti dalla lett. a dell'art. 129 cpv. 1 DIFD o quando viene omessa l'indicazione di un fattore importante per stabilire la portata dell'obbligo di pagare l'imposta secondo la lett. b dell'art. 129 cpv. 1 DIFD. La misura della diligenza richiesta dipende allora, da un lato, dalla chiarezza delle istruzioni e dei formulari redatti dall'autorità fiscale e, dall'altro, dalle particolari cognizioni o debolezze dell'accusato, sicché il parametro della diligenza diviene più rigoroso per un contabile, un dirigente amministrativo, un fiduciario o un giurista (Känzig/Behnisch, op. cit., pp. 423 ss.).\n4.3.2.\nLa procedura di sottrazione oggetto del presente ricorso abbraccia i periodi fiscali 1985/86, 1987/88 e 1989/90. In tutti e tre i periodi, per l'IFD, il ricorrente ha agito quale soggetto fiscale sostituto (della moglie).\nVa altresì rilevato che il ricorrente ha agito anche in quanto soggetto fiscale sostituto del figlio minorenne, il quale ha pure beneficiato, anche se in misura minore, di assegnazioni da parte del trust di famiglia (art. 14 DIFD).\n4.3.3.\nSi tratta pertanto di esaminare se siano adempiuti in capo al ricorrente gli estremi della sottrazione fiscale.\nIl ricorrente ha allestito personalmente le dichiarazioni fiscali IC/IFD 1985/86, 1987/88 e 1989/90, compilando anche l’elenco titoli e suddividendo sempre in modo chiaro la sostanza e redditi del marito da sostanza e redditi della moglie. Il ricorrente non nega affatto di essere stato a conoscenza dei versamenti provenienti __________ a favore della moglie e del figlio. Tali versamenti venivano infatti utilizzati per l'acquisto di titoli, che venivano poi regolarmente dichiarati, senza che tuttavia al fisco svizzero venisse in qualche modo dato di sapere che la fonte del finanziamento era costituita da redditi esteri non dichiarati in quanto tali.\nRispondeva a un preciso obbligo di diligenza del ricorrente accertare la natura dei versamenti a favore di moglie e figlio provenienti __________ o, quanto meno, sottoporre al fisco elvetico il quesito della loro imponibilità in __________. Ad ancora maggior ragione – come si vedrà qui di seguito – se si considera che il ricorrente sostiene, tra l'altro, che si sarebbe in realtà trattato di donazioni.\n4.3.4.\nCerto, egli afferma di aver sempre creduto che si sia trattato di donazioni da parte dei genitori. Orbene, questa tesi non regge ad un più attento esame.\nEra infatti preciso dovere del ricorrente chiarire la natura (giuridica e fiscale) delle assegnazioni australiane, chiedendo alla moglie le necessarie informazioni, tanto più che una parte delle assegnazioni riguardava il figlio minorenne, che esse avevano carattere sostanzialmente periodico, anche se gli importi variavano da un anno all’altro.\nNé giova al ricorrente sostenere di aver pensato che si sia trattato di donazioni. Anche se così fosse stato, dato l’importo e la periodicità delle stesse, egli avrebbe comunque dovuto notificarle all’apposito Ufficio fiscale conformemente all’art. 114 lett. c LT. L’avesse fatto, come suo preciso obbligo, la natura fiscale delle assegnazioni in discussione non gli sarebbe sfuggita, né soprattutto sarebbe sfuggita all’autorità fiscale.\nVi è quindi quanto meno una grave violazione del dovere di diligenza. Nel dubbio sulla natura delle assegnazioni, posto che dubbio vi sia stato invece di certezza, il ricorrente avrebbe quanto meno dovuto sottoporre la questione all'autorità fiscale, invitandola a pronunciarsi sulla natura delle assegnazioni provenienti __________, e non invece limitarsi, come ha fatto, a dichiarare unicamente la sostanza, ovvero i titoli, che erano stati acquistati con il provento delle assegnazioni australiane, e il relativo reddito.\n4.3.5.\nA giusta ragione, quindi, l’autorità fiscale ha ritenuto adempiuta anche la condizione soggettiva della sottrazione.\nSe il ricorrente non aveva conoscenza diretta dell’esatta natura dei versamenti provenienti __________, come appare assai poco verosimile alla luce dell’insieme delle circostanze, egli aveva quanto meno la possibilità di acclararla senza eccessiva difficoltà.\nLo dimostrano indirettamente – sia rilevato a titolo del tutto abbondanziale – anche la documentazione raccolta durante la procedura di sottrazione e le delucidazioni fornite dal patrocinatore del ricorrente nello scritto del 31 luglio 1992 in merito al __________, ma anche alla trattenuta alla fonte australiana del 10% sul reddito.\n4.4. Altri elementi della fattispecie di cui all'art. 129 DIFD\nQuanto alla condizione oggettiva, vale a dire la natura reddituale delle assegnazioni dall’Australia, già si è detto al consid. 3.\n4.5. Sanzione\n4.5.1.\nLa multa, come si è visto, corrisponde di regola all'ammontare dell'imposta sottratta. Tuttavia, in caso di colpa lieve, può essere ridotta fino a un terzo e, in caso di colpa grave, aumentata fino al triplo dell'imposta sottratta."}