Alla luce delle considerazioni che precedono, essi non possono neppure invocare, a giustificazione del loro ritardo, i problemi connessi con la definizione dell’ammontare del netto della successione. È appena il caso di rilevare che così facendo non solo hanno pregiudicato il diritto al rimborso dell’imposta preventiva, ma hanno addirittura corso il rischio di provocare l’apertura di una procedura di recupero. 6. Il ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico dei ricorrenti, soccombenti. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 54 e 55 LIP, 5 Regolamento cantonale d'applicazione e 231 LT 1994 dichiara e pronuncia: