6a). 5.1.3. Applicando il principio di buona fede in materia di rimborso dell’imposta preventiva, il Tribunale federale ha riconosciuto che, se l'autorità cantonale di tassazione dà seguito a una domanda di proroga del termine nella quale vengono menzionati tanto il periodo di tassazione quanto l'anno di computo, omettendo di precisare che la proroga riguarda unicamente la consegna della dichiarazione e non la domanda di rimborso dell'imposta preventiva, essa induce in errore facendo credere che il termine accordato valga anche per la domanda di rimborso, anche se quest'ultima è stata presentata soltanto dopo la scadenza del termine di perenzione (ASA 23 p. 90 ss.). 5.1.4.