{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1997-02-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1994-77_1997-02-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=18975&nX40_KEY=4711534&nTrefferzeile=52&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "cd25e16fae6859284294f6c172f9bfaf"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["80.1994.77"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 20.02.1997 80.1994.77"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 20.02.1997 80.1994.77"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 20.02.1997 80.1994.77"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 00:05:22", "Checksum": "8903750e119f54fc588683ab056cd3f0", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 20.02.1997 80.1994.77\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n5.2.\nIn considerazione dello svolgimento dei loro rapporti con l’autorità fiscale, i ricorrenti non possono giovarsi del principio della buona fede per ottenere una restituzione del termine.\n5.2.1.\nSi osservi, in primo luogo, che le lettere, cui si richiamano i ricorrenti, si riferiscono esclusivamente al rimborso dell’imposta preventiva relativa ai beni appartenenti personalmente alla vedova __________ __________, mentre, ad eccezione dell’intestazione delle missive in questione («____________________, per __________ __________ __________»), niente fa pensare ad una richiesta estesa anche al rimborso dell’imposta preventiva trattenuta sui redditi provenienti dai beni appartenenti alla Comunione ereditaria.\nNella prima lettera, del 28 febbraio 1990, richiamata poi nel successivo scritto del 18 aprile 1990, la __________ __________ scrive infatti:\n«Nelle ultime dichiarazioni fiscali (a nome del mio defunto marito __________ __________ __________ fino al 1985/86 e a nome mio __________ __________ __________ in seguito) sono stati dichiarati nell’elenco titoli i seguenti importi di imposta preventiva:\n1981/82: fr. 6.406.––\n1983/84 fr. 6.776.––\n1985/86 fr. 7.312.50\n1987/88 fr. 7.534.45\n1989/90 fr. 8.894.05\nMi risultano solo i seguenti importi di rimborso in deduzione di conguagli da me pagati:\n11.4.83 fr. 2.647.90\n31.1.86 fr. 6.532.35\nCiò è forse determinato dal fatto che l’ultima notifica che ho ricevuto è quella del 1983/84 poiché le mie pratiche fiscali non sono state ancora chiuse in seguito all’impossibilità di completare quella per la successione dopo la scomparsa di mio marito.\nVi sarei grata se voleste verificare anzitutto la completezza di quanto sopra indicato e poi di informarmi come procedere poiché non vorrei perdere il diritto al rimborso della IP.»\nOra, se si prende in considerazione per esempio l’importo di fr. 8’894.05, indicato quale imposta preventiva scaduta nel 1987 e da computare sull’imposta 1989/90, si rileverà che si tratta dell’ammontare figurante sull’elenco titoli inoltrato già il 30 giugno 1989 dalla __________ __________ __________, con riferimento ai soli collocamenti di capitale appartenenti al suo patrimonio personale. La sostanza di fr. 339’226.75, da cui provengono i redditi da cui è stata trattenuta l’imposta preventiva in questione, non si identifica infatti con quella dichiarata sul questionario inoltrato dagli eredi nel 1992. Si può persino ritenere che una risposta a tale lettera sia stata data con i fatti, poiché il rimborso dell’importo in questione è stato deciso dall’Ufficio di tassazione proprio all’inizio di aprile del 1990.\nDal tenore della lettera citata, del resto, non si ricava l’impressione che la mittente intendesse chiedere il rimborso di ulteriori importi trattenuti su altri capitali. Si limita infatti a riferirsi ad importi già dichiarati nell’elenco titoli.\n5.2.2.\nNiente, comunque, consente di ritenere che il funzionario che ha conferito telefonicamente con la __________ __________ abbia espresso la volontà di concederle una proroga per dichiarare gli ulteriori redditi non divisi e per chiedere contemporaneamente il rimborso dell’imposta preventiva trattenuta sugli stessi. Al contrario, gli stessi ricorrenti asseriscono che gli è stato solo assicurato che «l’importo sarebbe stato bonificato sul pagamento di future imposte nonostante il parziale impedimento costituito dalle pratiche della successione ancora in corso». Ed infatti risulta che gli importi menzionati nella lettera in questione siano stati tutti rimborsati quanto prima.\n5.2.3.\nSi può senz’altro credere ai ricorrenti, quando affermano di avere ricevuto il modulo per domandare il rimborso dell’IP quando già il termine di cui all’art. 32 cpv. 1 LIP era scaduto.\nNon risulta però né che essi abbiano dichiarato i capitali appartenenti alla comunione ereditaria e i relativi redditi sull' apposito questionario intestato alla __________ __________, né che li abbiano indicati con precisione nelle rispettive dichiarazioni personali. Tanto più che essi avevano regolarmente presentato la dichiarazione della comunione ereditaria 1987/88 ed avevano anche ottenuto il rimborso della preventiva.\nAlla luce delle considerazioni che precedono, essi non possono neppure invocare, a giustificazione del loro ritardo, i problemi connessi con la definizione dell’ammontare del netto della successione.\nÈ appena il caso di rilevare che così facendo non solo hanno pregiudicato il diritto al rimborso dell’imposta preventiva, ma hanno addirittura corso il rischio di provocare l’apertura di una procedura di recupero.\n6. Il ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.\nPer questi motivi,\nvisti per le spese gli art. 54 e 55 LIP, 5 Regolamento cantonale d'applicazione e 231 LT 1994\ndichiara e pronuncia:\n1. Il ricorso è respinto.\n2. Le spese processuali consistenti:\na. nella tassa di giustizia di fr. 500.–\nb. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–\nper un totale di fr. 600.–\nsono a carico dei ricorrenti.\n3. Intimazione alle parti.\n4. Contro il presente giudizio è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, Losanna, entro 30 giorni (art. 56 LIP).\nper la Camera di diritto tributario\ndel Tribunale d’appello\nIl Presidente: Il Segretario:"}