{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1997-02-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1994-77_1997-02-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=18975&nX40_KEY=4933396&nTrefferzeile=56&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "cd25e16fae6859284294f6c172f9bfaf"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1994.77"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 20.02.1997 80.1994.77"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 20.02.1997 80.1994.77"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 20.02.1997 80.1994.77"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:30:57", "Checksum": "82b3bc9d6588f04c35c7a125faa853b2", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 20.02.1997 80.1994.77\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n5.1.\n5.1.1.\nIl principio della buona fede (Treu und Glauben) vieta alle autorità un comportamento contraddittorio e garantisce ai cittadini la protezione della giustificata fiducia, é direttamente deducibile dall'art. 4 Cost. fed. ed ha carattere costituzionale. Deriva tra l'altro da questo principio che le informazioni ed assicurazioni inesatte o contrarie al diritto date da un organo dell'amministrazione, vincolano, sotto determinate condizioni, l'autorità. La realizzazione di questo effetto dipende specialmente dalla questione di sapere se il cittadino, osservando la diligenza richiesta dalle circostanze, avrebbe potuto riconoscere l'inesattezza dell'informazione nonché l'incompetenza dell'autorità (ASA 60 p. 56, 55 p. 391; DTF 117 Ia pag. 297.).\nSecondo la dottrina e la giurisprudenza, di regola un'informazione erronea rilasciata dall'autorità amministrativa è vincolante, se:\na) l'informazione è stata data senza riserve per un determinato caso unico, in base ad una completa ed esatta esposizione della fattispecie;\nb) l'autorità in questione era competente a rilasciarla o si poteva comunque ritenere in buona fede che lo fosse;\nc) il cittadino che vi ha fatto affidamento non poteva riconoscerne immediatamente l'inesattezza;\nd) il cittadino ha preso, confidando nell'esattezza dell'informazione, delle disposizioni che non possono più essere revocate senza pregiudizio;\ne) l'ordinamento legale non è mutato nel frattempo\n(DTF 113 V 87, 108 Ib 385, 106 V 72, 105 V 157, 160, 164, 99 Ib 101; Baur, Auskünfte und Zusagen der Steuerbehörden an Private im schweizerischen Steuerrecht, tesi, Zurigo 1979, p. 216 ss.; Imboden/Rhinow, Verwaltungsrechtssprechung, I, num. 75 B III 3; Soldini, Il principio della buona fede nel diritto delle assicurazioni sociali, in: Evoluzione del diritto delle assicurazioni sociali - Miscellanea per il 75° anniversario del Tribunale federale delle assicurazioni, Berna 1992, p. 103, nota 4; Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, Zurigo 1992, p. 22).\n5.1.2.\nIl principio della tutela dell’affidamento, derivante da quello della buona fede, impone all’amministrazione di adottare una condotta coerente e priva di contraddizioni. La giurisprudenza se ne avvale talora per correggere le conseguenze, pregiudizievoli per gli interessi dell’amministrato, di un comportamento contraddittorio e incoerente dell’amministrazione (DTF 111 V 81 cons. 6, 108 V 84 cons. 3a; ASA 65 p. 71 cons. 6a).\n5.1.3.\nApplicando il principio di buona fede in materia di rimborso dell’imposta preventiva, il Tribunale federale ha riconosciuto che, se l'autorità cantonale di tassazione dà seguito a una domanda di proroga del termine nella quale vengono menzionati tanto il periodo di tassazione quanto l'anno di computo, omettendo di precisare che la proroga riguarda unicamente la consegna della dichiarazione e non la domanda di rimborso dell'imposta preventiva, essa induce in errore facendo credere che il termine accordato valga anche per la domanda di rimborso, anche se quest'ultima è stata presentata soltanto dopo la scadenza del termine di perenzione (ASA 23 p. 90 ss.).\n5.1.4.\nCon una recentissima decisione relativa ad un caso ticinese, la stessa __________ __________ ha negato invece che violi il principio della buona fede l’autorità di tassazione che non risponda alla richiesta del contribuente di inviargli il modulo ufficiale per chiedere il rimborso. In assenza di una risposta dell’autorità fiscale, i contribuenti dovrebbero infatti sollecitarla, mentre non potrebbero in alcun modo dedurre dall’inattività dell’autorità una proroga implicita del termine perentorio di cui all’art. 32 cpv. 1 LIP (STF dell’11 novembre 1996 in re G. e M. P., inedita).\n"}