{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1997-02-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1994-77_1997-02-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=18975&nX40_KEY=4933396&nTrefferzeile=56&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "cd25e16fae6859284294f6c172f9bfaf"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1994.77"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 20.02.1997 80.1994.77"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 20.02.1997 80.1994.77"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 20.02.1997 80.1994.77"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:30:57", "Checksum": "82b3bc9d6588f04c35c7a125faa853b2", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 20.02.1997 80.1994.77\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n20 febbraio 1997\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nAlessandro\nSoldini, presidente,\n|\n|\nvicecancelliere: |\nAndrea Pedroli |\nstatuendo sul ricorso del 6 luglio 1994\nin materia di: imposta preventiva\n|\npresentato da: |\n__________ __________ __________, __________ __________, rappr. da: __________. __________, __________ __________,\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nritenuto\nin fatto ed in diritto\n1. Il 30 ottobre 1985 decedeva __________ __________, che lasciava eredi la vedova __________ e i figli __________ e __________.\nIn data 21 aprile 1992, la __________ ereditaria fu __________ __________ inoltrava all’Ufficio di tassazione di __________ la domanda di rimborso dell’imposta preventiva trattenuta negli anni 1987 e 1988, per un ammontare di fr. 24’742.65.\nCon decisione dell’11 giugno 1992, l’autorità di tassazione respingeva l’istanza di rimborso, richiamandosi all’art. 32 cpv. 1 LIP, secondo cui il termine di prescrizione ammonta a tre anni dalla fine dell’anno civile in cui è scaduta la prestazione imponibile. Nella fattispecie, dunque, il rimborso dell’IP relativa agli anni 1987 e 1988 avrebbe dovuto essere chiesto entro la fine, rispettivamente, degli anni 1990 e 1991.\n2. Gli eredi impugnavano la decisione in questione con reclamo del 24 giugno 1992, in cui adducevano di avere già fatto valere il diritto al rimborso dell’IP con una lettera di richiesta di informazioni, inoltrata nel corso del 1990 dalla signora __________ __________.\nL’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo con decisione dell’8 giugno 1994, negando che la mera richiesta di informazioni possa costituire una valida istanza di rimborso.\n3. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la __________ ereditaria, rappresentata da __________ __________, contesta la decisione su reclamo, ribadendo di avere chiesto, prima della scadenza del termine di prescrizione, delle informazioni in merito alle modalità per il rimborso dell’imposta preventiva, e di avere ricevuto rassicurazioni telefoniche circa il positivo sviluppo della situazione.\n4. I Cantoni rimborsano di regola l'imposta preventiva mediante computo sulle imposte cantonali e comunali dovute dall'istante, il sovrappiù in contanti (art. 31 cpv. 1 LIP). Il diritto al rimborso si estingue se l'istanza non è presentata nei tre anni successivi alla fine dell'anno civile in cui è venuta a scadere la prestazione imponibile (art. 32 cpv. 1 LIP). Tale termine non può essere prorogato (ASA 24 p. 95, 31 p. 149, 47 p. 267, 49 p. 136; Pfund/Zwahlen, Verrechnungssteuer, II parte, Basilea 1985, p. 217; Stockar/Fagetti, Le tasse di bollo e l'imposta preventiva, 1a ediz., Lugano 1988, p. 57).\nChiunque chiede il rimborso dell'imposta preventiva deve indicare coscienziosamente all'autorità competente tutti i fatti che possono essere di qualche momento nell'accertamento del diritto al rimborso; in particolare l'istante è tenuto a compilare in tutte le loro parti e esattamente i moduli dell'istanza e i questionari, come pure a fornire, su richiesta dell'autorità, le attestazioni relative alla deduzione dell'imposta (art. 48 cpv. 1 lett. a e b LIP). L'istanza di rimborso deve essere presentata all'autorità competente su modulo ufficiale (art. 68 cpv. 1 OIP). Se l'istante non soddisfa agli obblighi di fornire informazioni e se il diritto al rimborso non può essere accertato senza le informazioni chieste dall'autorità, l'istanza è respinta (art. 48 cpv. 2 LIP).\n5. Neppure i ricorrenti pretendono che l’elenco dei titoli cui è annesso il formulario ufficiale per richiedere il rimborso dell’imposta preventiva sia stato inoltrato entro il termine triennale stabilito dall’art. 32 cpv. 1 LIP. Essi ritengono però che, in seguito alle due lettere inviate dalla __________ __________ all’Ufficio di tassazione di __________ nel corso del 1990, un funzionario di detto ufficio avrebbe loro garantito telefonicamente che «l’importo sarebbe stato bonificato sul pagamento di future imposte nonostante il parziale impedimento costituito dalle pratiche della successione ancora in corso». L’autorità non potrebbe pertanto negare il rimborso dell’IP, dopo una simile rassicurazione.\nQuesta argomentazione dei ricorrenti impone all’autorità giudiziaria di esaminare la decisione impugnata sotto il profilo del principio della buona fede e quello dell’affidamento.\n"}