6.3. Bisogna sottolineare, a tale proposito, che i pericoli insiti nella formulazione scelta dal legislatore sono stati ben presto denunciati, tanto è vero che nel già citato articolo pubblicato sul Repertorio di giurisprudenza patria si sollevava il problema delle "attività esercitate a titolo dipendente, per le quali il contribuente gode di ampi margini nell'organizzazione del proprio lavoro e nella distribuzione del tempo di lavoro". Seguiva l'esempio delle attività di rappresentanza retribuite a provvigione o a cottimo, definite come "attività che quanto a organizzazione del lavoro più si avvicinano a quelle svolte a titolo indipendente" (Soldini, op. cit., p. 221).