In ogni caso, fosse anche stato violato dall'autorità di tassazione il diritto di essere sentito, tale vizio risulterebbe sanato nella procedura davanti alla CDT, non da ultimo in considerazione dell'ampia istruttoria effettuata. 5. 5.1. La vigente legge tributaria si basa sul sistema della tassazione sul passato (praenumerando), secondo cui nel periodo fiscale si considera il reddito conseguito nel periodo di computo, vale a dire nei due anni civili precedenti (art. 95 cpv. 1 LT; si veda inoltre per il diritto federale l'art. 41 cpv. 1 DIFD). Tale sistema si fonda sul presupposto che il reddito conseguito nel periodo fiscale sia analogo a quello conseguito nel periodo di computo.