La modificazione deve pertanto essere considerata durevole. Con il 1° gennaio 1992, a seguito del diminuito orario lavorativo, il salario si è ridotto, prosegue il ricorrente, del 60,4% rispetto a quello dell'anno precedente e nell'anno successivo di poco più del 50%. Censura altresì la decisione su reclamo siccome carente di motivazione: la sommaria conclusione finale, secondo cui non si verificherebbero i presupposti dell'intermedia, sarebbe insufficiente per consentire di comprendere le ragioni del rifiuto, compromettendo la possibilità di meglio motivare il ricorso. 3.