{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-05-31", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1994-71_1995-05-31.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=18971&nX40_KEY=4933425&nTrefferzeile=8&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "a0a9dc2d6a30555356093c9164c15fec"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1994.71"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 31.05.1995 80.1994.71"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 31.05.1995 80.1994.71"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 31.05.1995 80.1994.71"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:01:53", "Checksum": "ca2f2aee927eb813a09c5fec169f3e3b", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 31.05.1995 80.1994.71\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nAlessandro\nSoldini, presidente,\n|\n|\nsegretario: |\nFiorenzo Gianinazzi segretario di Camera |\nstatuendo sul ricorso del 11 luglio 1994\nin materia di: IC 91/92 int.\n|\npresentato da: |\n__________ __________ e __________ __________, __________ __________, rappr. da: __________. __________, __________ __________,\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nritenuto\nin fatto ed in diritto\n1. __________ __________ (__________) __________ è direttore dal 1977 della __________ __________ __________ che gli corrisponde uno stipendio base in funzione del fatturato annuo minimo da raggiungere e una remunerazione supplementare sempre in funzione del fatturato raggiunto. Dal 1° gennaio 1992 il contribuente, nella prospettiva del pensionamento, è stato affiancato nelle sue mansioni da due nuovi dirigenti, suo nipote, __________ __________ __________ e il __________ __________. La sua remunerazione complessiva ha così conosciuto dal 1° gennaio 1992 una sensibile contrazione, scendendo da fr. 558'000.-- del 1991 a fr. 221'000.-- del 1992 per poi risalire a fr. 278'000.-- nel 1993.\nIl 27 febbraio 1994 il contribuente, assistito dalla __________ __________ __________, ha chiesto di essere posto al beneficio della tassazione intermedia in materia di imposta cantonale per riduzione del salario. La richiesta è stata respinta con decisione del 25 aprile 1994, poi confermata con decisione su reclamo del 13 giugno 1994. La diminuzione del salario deve essere accompagnata da una parimenti significativa diminuzione dell'orario lavorativo.\n2. Con il presente, tempestivo ricorso il contribuente, assistito dall' __________, chiede di essere messo a beneficio della tassazione intermedia dal 1° gennaio 1992. Fa presente che da quella data l'orario di lavoro è passato dalle nove ore giornaliere di prima a quattro e mezzo e che in futuro, considerata la sua età, non appare ipotizzabile un cambiamento. La modificazione deve pertanto essere considerata durevole. Con il 1° gennaio 1992, a seguito del diminuito orario lavorativo, il salario si è ridotto, prosegue il ricorrente, del 60,4% rispetto a quello dell'anno precedente e nell'anno successivo di poco più del 50%. Censura altresì la decisione su reclamo siccome carente di motivazione: la sommaria conclusione finale, secondo cui non si verificherebbero i presupposti dell'intermedia, sarebbe insufficiente per consentire di comprendere le ragioni del rifiuto, compromettendo la possibilità di meglio motivare il ricorso.\n3. Conformemente a quanto stabilito in occasione dell'udienza del 6 settembre 1994, è stato sentito quale teste __________ __________, che si occupa, per conto della __________ __________ __________, dell'allestimento della dichiarazione fiscale del contribuente e di quella della __________ __________. La Divisione cantonale delle contribuzioni, dal canto suo, ha prodotto un estratto del rapporto relativo alla verifica fiscale effettuata presso la __________ __________, sul quale il ricorrente ha preso posizione con memoria del 18 aprile 1995, precisando in particolare le diverse modalità retributive e la relativa ampiezza. Infine, il 4 maggio 1995, a conclusione dell'istruttoria processuale, è stato sentito personalmente il contribuente, che ha esposto la sua posizione in seno alla __________ __________ e del __________. Le parti si sono poi riconfermate nelle rispettive posizioni.\n4. Il ricorrente censura, innanzi tutto, la decisione su reclamo, in quanto sarebbe, a suo avviso, carente dal profilo motivazionale e non gli consentirebbe di argomentare convenientemente il ricorso.\n4.1\nL'art. 4 CF impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle allegazioni delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli argomenti da queste addotti. Una motivazione può comunque essere ritenuta sufficiente quando l'autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l'hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che nell'altro e pone quindi l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d'impugnazione presso un'istanza superiore: per ciò fare, l'autorità non deve però pronunciarsi su tutti gli argomenti che essa potrebbe esaminare, ma può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte a influire - in un modo o nell'altro - sulla decisione di merito (DTF 114 Ia 242 consid. 2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi, 111 Ia 1; inoltre STF del 5 dicembre 1990 in re A.W.).\n4.2\nLa eventuale violazione del diritto di essere sentito viene sanata in sede di ricorso quando il contribuente nel ricorso riprende le argomentazioni esposte nel reclamo, è stato citato e sentito in udienza dalla Camera, perché quest'ultima gode di un pieno potere di esame in fatto e in diritto e non è del resto nemmeno vincolata alle domande delle parti (DTF 98 Ib 17 consid. 3 e riferimenti; SJ 1994 pag. 164; DTF 107 Ia 1 consid. 1; CDT n. 174 del 4 aprile 1984 in re E.B.).\n"}