{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-11-04", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1994-70_1996-11-04.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=18970&nX40_KEY=4933400&nTrefferzeile=48&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "a14d443a77e254dc77d8f09de82fb77c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1994.70"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 04.11.1996 80.1994.70"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 04.11.1996 80.1994.70"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 04.11.1996 80.1994.70"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:22:59", "Checksum": "b16f703ea30be265371a28450a5ddbf4", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 04.11.1996 80.1994.70\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n4 novembre 1996\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nAlessandro\nSoldini, presidente,\n|\n|\nsegretario: |\nFiorenzo Gianinazzi Il segretario |\nstatuendo sul ricorso del 16 maggio 1994\nin materia di: IMVI\n|\npresentato da: |\n__________ __________, __________ __________, rappr. da: __________. __________, __________ __________,\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nritenuto\nin fatto ed in diritto\n1. Il 2 aprile 1993 __________ __________ esercitava nei confronti della __________ + __________ __________ l'opzione di acquisto che vantava in virtù di due distinti contratti di leasing sui fogli PPP n. __________ e N__________ della part. RFD n. __________ di __________ e sui fogli n. __________ e __________ della part. RFD n. __________ di Bioggio, per un prezzo globale di fr. 1'440'000.--.\nL' Ufficio dei registri, autorità di tassazione in materia di imposta sul maggior valore immobiliare, accertava, in applicazione dell'art. 7 cpv. 2 LIMVI, il valore complessivo dell'alienazione in complessivi fr. 3'020'000.-- e il valore della contrattazione determinante per l'acquirente in fr. fr. 2'310'000.--, pari al prezzo rogato di fr. 1'440'000.-- più l'importo delle rate di leasing personalmente pagate dal prenditore di leasing che ha esercitato l'opzione (cfr. decisione su ricorso dell' Amministrazione cantonale delle contribuzioni del 18 aprile 1994).\n2. Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ contestava il valore complessivo dell'alienazione accertato dall' Ufficio dei registri in fr. 3'020'000.--.\nNell'ambito dell'istruzione del ricorso veniva ordinato l'allestimento di una perizia intesa a stabilire il valore dell'alienazione stabilito d'ufficio dall' Ufficio dei registri.\n3. In occasione dell'udienza del 19 ottobre 1996, in cui le parti hanno avuto modo di esaminare i due rapporti specialistici sintetici presentati dal perito il 20 giugno 1996 e di approfondire, data la particolarità delle due fattispecie, l'aspetto legato alle spese di miglioria o manutenzione in relazione ai frequenti cambiamenti di inquilini, il giudice, dopo approfondita discussione, ha proposto di confermare, da un lato, il valore della contrattazione accertato d'ufficio dall' Ufficio dei registri in fr. 3'020'00.--e di elevarlo, dall'altro, il valore complessivo delle opere di miglioria a fr. 520'000.--, ritenuto che la differenza tra detto importo e le spese fatte valere complessivamente dal ricorrente devono essere ritenute spese di manutenzione da considerare nel quadro della tassazione ordinaria del prenditore di leasing e locatore degli spazi commerciali.\n4. Visto l'esito del ricorso spese e tassa di giustizia devono essere caricate in misura del 50% al ricorrente.\nPer questi motivi,\nvisti per le spese gli art. 20 LIMVI, 11 RIMVI e 185 LT\ndichiara e pronuncia\n1. Il ricorso è parzialmente accolto.\n§ Di conseguenza la decisione su ricorso dell' Amministrazione cantonale delle contribuzioni del 18 aprile 1994 è riformata nel senso che le spese di miglioria sono elevate a fr. 520'000.-- e l'imponibile a carico dell' acquirente è determinato in fr. 190'000.--.\n2. Le spese processuali consistenti:\na. nella tassa di giustizia di fr. 300.--\nb. nelle spese di cancelleria di fr. 150.--\nc. nelle spese di perizia di fr. 6’400.--\nper un totale di fr. 6’850.--\nsono a carico del ricorrente in ragione della metà.\n3. Intimazione alle parti.\n4. Il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT).\nper la Camera di diritto tributario\ndel Tribunale d’appello\nIl Presidente: Il Segretario:"}