Fiscalmente tale remunerazione (in gergo: money back option) costituisce nella sua globalità reddito della sostanza mobiliare. Il 28 febbraio 1991 i ricorrenti non avevano infatti acquistato delle obbligazioni cui erano legate delle opzioni, bensì soltanto delle opzioni senza le obbligazioni cui erano legate. Avendole tenute - come si è visto - oltre la scadenza rinunciando all'acquisto gratuito di un buono di godimento, essi hanno di fatto optato per l'acquisto del diritto a una remunerazione supplementare delle obbligazioni, che non può essere in nessun modo considerata quale rimborso del prestito obbligazionario iniziale ovvero del debito in capitale.