3.2. Tra le rendite o quote di utili provenienti da crediti e partecipazioni d’ogni genere vanno pacificamente annoverati i buoni di godimento (Genussscheine), i quali per legge non possono conferire ai loro titolari alcuno dei diritti inerenti alla qualità di socio, ma soltanto il diritto a una quota degli utili netti o dell'avanzo della liquidazione, o all'esercizio di un' opzione in caso d'emissione di nuove azioni (art. 657 cpv. 3 CO). L'imponibilità dei buoni di godimento non muta per il fatto che abbiano o non abbiano un valore nominale (Känzig, Wehrsteuer, I, p. 338).