{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-07-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1994-69_1995-07-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=18969&nX40_KEY=4711559&nTrefferzeile=76&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "3cc46e8d2b95c64b0b6df822282869f2"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["80.1994.69"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 25.07.1995 80.1994.69"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 25.07.1995 80.1994.69"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 25.07.1995 80.1994.69"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 23:34:34", "Checksum": "ddb5acb01b06792804ad809784cdbe02", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 25.07.1995 80.1994.69\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n4.2.\nCome pertinentemente spiegato dalla Divisione imposta preventiva dell’ Amministrazione federale delle contribuzioni nelle proprie osservazioni del 12 aprile 1995, i ricorrenti non hanno venduto le 500 opzioni -C- prima della scadenza acquistando senza spese un buono di godimento senza valore nominale della __________ di fr. 168.--, ma hanno preferito ricevere, il 30 novembre 1992, la remunerazione complementare di fr. 38,45 per ogni opzione in caso di non esercizio dell’opzione entro il 31 ottobre 1992 (variante b).\nFiscalmente tale remunerazione (in gergo: money back option) costituisce nella sua globalità reddito della sostanza mobiliare. Il 28 febbraio 1991 i ricorrenti non avevano infatti acquistato delle obbligazioni cui erano legate delle opzioni, bensì soltanto delle opzioni senza le obbligazioni cui erano legate. Avendole tenute - come si è visto - oltre la scadenza rinunciando all'acquisto gratuito di un buono di godimento, essi hanno di fatto optato per l'acquisto del diritto a una remunerazione supplementare delle obbligazioni, che non può essere in nessun modo considerata quale rimborso del prestito obbligazionario iniziale ovvero del debito in capitale.\n4.3.\nLa natura giuridica di tale remunerazione non muta, come osserva l’ Amministrazione federale delle contribuzioni, in funzione del fatto che chi investe abbia sottoscritto inizialmente le obbligazioni munite di opzione o abbia semplicemente acquistato le opzioni dissociate dalle obbligazioni. Per la società debitrice, la __________, la remunerazione complementare delle opzioni costituisce infatti un costo dell’impresa deducibile dall’utile; per i possessori delle opzioni la remunerazione costituisce invece un interesse creditore, che, come tale, è imponibile quale reddito.\n4.4.\nScegliendo la variante del versamento in contanti i ricorrenti hanno, dal profilo fiscale, incassato l'intero rendimento supplementare delle obbligazioni alle quali erano legate al momento dell’emissione le opzioni -C-. Esso deve quindi essere integralmente dichiarato per avere diritto al rimborso dell’imposta preventiva (art. 23 LIP).\n4.5.\nSi sottolinea, d'altra parte, che ogni acquirente di titoli, che percepirà l'intero importo degli interessi dovuti alla prossima scadenza, deve versare al venditore degli interessi pro rata, per il lasso di tempo durante il quale il venditore era stato ancora possessore del titolo. Ebbene, secondo il Tribunale federale, tali interessi pro rata non sono interessi pagati dal debitore dell'obbligazione bensì un versamento da parte del nuovo creditore al precedente, corrispondente agli interessi maturati fino al trapasso di proprietà ma non ancora scaduti (DTF 107 Ib 209). Essi non possono pertanto essere dedotti dagli interessi che il nuovo portatore dei titoli percepirà al momento della scadenza.\nLa situazione in cui si sono venuti a trovare i ricorrenti non appare dunque discriminatoria neppure nei confronti di ogni altro acquirente di titoli comuni, quali per esempio le obbligazioni.\n5. Certo, questa Camera può comprendere le difficoltà provate dai ricorrenti nel capire le ragioni per cui devono vedersi imporre un reddito che hanno personalmente conseguito solo in minima parte. Acquistando le opzioni -C- svincolate dalle obbligazioni cui erano legate al momento dell’emissione e optando per la variante del rimborso, essi hanno di fatto acquistato anche il debito latente d’imposta gravante sulla remunerazione, ovvero sull’interesse creditore da loro acquistato.\nNon è comunque compito di questa Camera indagare i motivi di una simile scelta, se dovuta a inesperienza o a cattiva consulenza o ad altra causa ancora. Si tratta invero di questioni che concernono i contribuenti personalmente o i loro rapporti con il loro consulente finanziario.\nPer questi motivi,\nvisti per le spese gli art. 54 e 55 LIP, 12 Regolamento cantonale d'applicazione e 185 cpv. 1 LT\ndichiara e pronuncia\n1. Il ricorso è respinto.\n2. Le spese processuali consistenti:\na. nella tassa di giustizia di fr. 150.--\nb. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 50.--\nper un totale di fr. 200.--\nsono a carico dei ricorrenti.\n3. Intimazione alle parti.\n4. Contro il presente giudizio è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, Losanna, entro 30 giorni (art. 112 DIFD).\nper la Camera di diritto tributario\ndel tribunale di appello\nIl Presidente: Il Segretario:"}