{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-07-25", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1994-69_1995-07-25.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=18969&nX40_KEY=4933422&nTrefferzeile=80&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "3cc46e8d2b95c64b0b6df822282869f2"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1994.69"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 25.07.1995 80.1994.69"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 25.07.1995 80.1994.69"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 25.07.1995 80.1994.69"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:23:36", "Checksum": "ec73dbf405fe61d4ad039a2d637c621b", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 25.07.1995 80.1994.69\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nAlessandro\nSoldini, presidente,\n|\n|\nsegretario: |\nFiorenzo Gianinazzi segretario di Camera |\nstatuendo sul ricorso del 21 ottobre 1994\nin materia di: IC/IFD 93/94\n|\npresentato da: |\n__________ e __________ __________ -__________, __________ __________,\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nritenuto\nin fatto ed in diritto\n1. Il presente ricorso verte sul reddito derivante dalla vendita di 500 __________ __________ acquistate il 28 febbraio 1991 tramite la __________ al prezzo di fr. 16’438,70 e rimborsate il 30 novembre 1992 per un importo di fr. 19’225.--, sul quale è stata trattenuta un’imposta preventiva di fr. 6’728,75. Consigliato dal funzionario responsabile dell’ Ufficio imposta preventiva, il contribuente ha dichiarato, malgrado le sue perplessità, un reddito di fr. 19’225.-- e non di soli fr. 2’786,30, vale a dire il guadagno effettivamente conseguito. Il ricorrente chiede pertanto la riforma della decisione su reclamo del 26 settembre 1994.\n2. All’ udienza del 30 novembre 1994 il ricorrente si è confermato nel proprio ricorso; l’UT ha, dal canto suo, auspicato una presa di posizione da parte della Divisione principale tasse di bollo e imposta preventiva dell’ Amministrazione federale delle contribuzioni, non mancando comunque di osservare che il valore di ogni singola opzione è integralmente costituito da reddito.\nCon osservazioni del 12 aprile 1995, di cui si dirà più dettagliatamente in seguito, la Divisione imposta preventiva ha chiesto la reiezione del ricorso.\nCon lettera 25 aprile 1995 il ricorrente ha ribadito l’intenzione di mantenere il ricorso, intenzione ribadita nel corso di un colloquio con il presidente della CDT avvenuto il 3 maggio 1995.\n3. 3.1.\nSecondo l’art. 21 cpv. 1 lett. c DIFD è imponibile qualsiasi reddito che derivi da sostanza mobile, specialmente da interessi, rendite o quote di utili provenienti da crediti e partecipazioni d’ogni genere, come pure da indennità o vantaggi speciali valutabili in denaro accordati in più di questi redditi o in loro vece, da proventi derivanti da locazione o da godimento di diritti d’ogni genere (brevetti, licenze, ecc.), da rendite vitalizie, da usufrutti, da godimenti contrattuali o di diritto pubblico, ecc. Si considera come interesse di crediti ogni prestazione valutabile in denaro del debitore al creditore effettuata mediante pagamento, girata, accreditamento, conteggio o in altro modo che giuridicamente non ha per effetto di ammortizzare il debito in capitale; come quote di utile provenienti da partecipazioni, si considera ogni prestazione valutabile in denaro fatta dalla società ai possessori di diritti di partecipazione, mediante pagamento, girata, accreditamento, conteggio o in altro modo, che non costituisce un rimborso delle esistenti quote di capitale sociale. Secondo l’art. 19 cpv. lett. b LT-1976 sono imponibili, in particolare, i dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro fatte dalla società ai possessori di diritti di partecipazione mediante pagamento, girata, accreditamento, conteggio o in altro modo, che non costituiscono un rimborso delle esistenti quote di capitale sociale.\n3.2.\nTra le rendite o quote di utili provenienti da crediti e partecipazioni d’ogni genere vanno pacificamente annoverati i buoni di godimento (Genussscheine), i quali per legge non possono conferire ai loro titolari alcuno dei diritti inerenti alla qualità di socio, ma soltanto il diritto a una quota degli utili netti o dell'avanzo della liquidazione, o all'esercizio di un' opzione in caso d'emissione di nuove azioni (art. 657 cpv. 3 CO). L'imponibilità dei buoni di godimento non muta per il fatto che abbiano o non abbiano un valore nominale (Känzig, Wehrsteuer, I, p. 338).\n3.3.\nSul versante dell’imposta preventiva, l’art. 4 cpv. 1 lett. b LIP assoggetta alla trattenuta i redditi delle azioni, quote sociali, in società a garanzia limitata o cooperative, buoni di partecipazione e buoni di godimento, emessi da una persona domiciliata in Svizzera. È considerato reddito imponibile ogni prestazione in denaro, che non ha il carattere di rimborso di quote di capitale sociale, versata ai possessori delle partecipazioni o a terzi che le ricevono (art. 20 OE; Stockar, Aperçu des droits de timbre et de l’impôt anticipé, pp. 40 s.). L’imposta preventiva dovuta sui redditi delle azioni, di parti sociali di una s.r.l., dei buoni di godimento e dei buoni di partecipazione scade trenta giorni dopo la nascita del credito fiscale (art. 16 cpv. 1, lett. c LIP).\n4. 4.1.\nIl prestito a opzioni __________ 3 1/4% 1989-99 di cento milioni di franchi, che ha dato la stura alla presente vertenza, è munito di un diritto di rimborso in contanti del detentore dei certificati d’opzione (money back option) che permette a chi investe di ottenere un rendimento globale del 4,615% durante tutta la durata del prestito. L’offerta di sottoscrizione delle opzioni di tipo -C- precisa che ogni certificato dà diritto:\na) o, dal 15 settembre 1989 al 15 settembre 1992 compreso, all’acquisto senza spese di un buono di godimento senza valore nominale della __________ al prezzo di fr. 168.--, con riserva di un’eventuale riduzione di prezzo (protezione contro l’effetto di annacquamento)\nb) o, a condizione che il diritto di opzione non sia esercitato, dal 1° ottobre 1992 al 31 ottobre 1992 compreso, a far valere il diritto al rimborso in contanti di fr. 38,45 pagabile entro il 30 novembre 1992.\n"}