Tale circostanza, oltre a non giustificare una perizia calligrafica su tutti i documenti sottoscritti da __________, permette di tranquillamente ipotizzare che egli ritenga genericamente falsa diversa documentazione, solo ed unicamente perché non ricorda di averla sottoscritta. Così stando le cose, questa Camera non può accogliere l’eccezione dell’art. 27 cpv. 1 LIMVI e annullare di conseguenza la tassazione impugnata. Essa va pertanto confermata. Per questi motivi, visto per le spese l'art. 231 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali consistenti: a. nella tassa di giustizia di fr. 500.– b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr.