Appare dunque evidente che nel caso concreto non sono dati i presupposti per ritenere adempiuti gli elementi oggettivi della truffa, cosi come previsti dall'art. 146 CPS. II fatto che il denunciante abbia accettato la proposta di __________ credendo di non incorrere in nessun rischio finanziario, non basta certo per ipotizzare il reato di truffa, neppure nell'ipotesi in cui quest'ultimo lo abbia rassicurato dicendogli che le società sarebbero state in seguito riprese (dal denunciato stesso o dalla __________; circostanza, questa, comunque non appurata). II semplice fatto di avere creduto alla bontà delle parole di __________, non può certamente configurare gli estremi di un inganno astuto.