Di conseguenza, il denunciante non poteva ignorare la portata degli impegni da lui assunti, tanto più che, a suo dire, aveva discusso i dettagli delle transazioni immobiliari sia con __________ che con __________ (cfr. verbale __________ 10.9.1997, p. 2). In siffatte condizioni, la tesi da lui sostenuta secondo cui egli si sarebbe fidato di __________ perché conduceva una vita lussuosa e si era dimostrato generoso con lui, non basta certo per comprovare l'inganno astuto, così come invece richiesto dall'art. 146 CPS.