3.3. Nel caso in esame, il calcolo effettuato dall’Ufficio dei registri e successivamente confermato, da ultimo dalla Divisione delle contribuzioni, non è contestato in quanto tale. Il ricorrente, come si è visto, invoca sostanzialmente l’applicazione per analogia dell’art. 27 cpv. 1 LIMVI, per il quale, se il contratto è rescisso per giustificati motivi e il fondo è reiscritto nel registro fondiario al nome del proprietario precedente, chi ha pagato l’imposta ha in diritto di chiederne la restituzione.