Questa Camera non può quindi far altro che decidere sulla base della documentazione a disposizione, acquisita agli atti d’ufficio. 3. 3.1. Torna applicabile alla fattispecie in esame la Legge concernente l’imposta sul maggior valore immobiliare (LIMVI) del 17 dicembre 1964, che è rimasta in vigore fino al 31 dicembre 1994 e applicabile a tutti i trasferimenti di proprietà iscritti a registro fondiario, rispettivamente alle contrattazioni concluse, come pure alle successioni apertesi e alle liberalità eseguite prima della sua entrata in vigore (art. 324 cpv. 2 LT-1994).