Con decisione del 9 maggio 1994 la Divisione delle contribuzioni respingeva il ricorso, rilevando che l'applicazione dell'eccezione prevista dall'art. 27 LIMVI presuppone che la rescissione del contratto per giustificati motivi sia avvenuta nell'ambito di quanto previsto dal CO, segnatamente per nullità, lesione o vizi del contratto (art. 21-23 CO). Riservava nondimeno al ricorrente la facoltà di avvalersi della facoltà concessagli dall'art. 27 LIMVI, qualora il contratto fosse stato rescisso. 2. 2.1. Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ ripropone la domanda d'annullamento della tassazione a suo carico in quanto vittima di una truffa.