{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2003-12-19", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1994-68_2003-12-19.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=18968&nX40_KEY=4926292&nTrefferzeile=34&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "44efb39bfa1457a18a1f5655d14c50af"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1994.68"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 19.12.2003 80.1994.68"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 19.12.2003 80.1994.68"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 19.12.2003 80.1994.68"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:29:10", "Checksum": "fc0df837f402cd6e8ccfd21f26f07ff7", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 19.12.2003 80.1994.68\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n3.2.\nNel merito, lo Stato preleva un'imposta sul maggior valore immobiliare (IMVI) che colpisce l'incremento di valore o il guadagno realizzato nelle alienazioni di fondi (cfr. art. 1 LIMVI).\nSoggiacciono in linea di principio all'imposizione le alienazioni di fondi di cui l'alienante è proprietario da oltre cinque anni, se il valore dell'alienazione supera il valore ufficiale di stima aumentato del 5 % (cfr. art. 2 cpv. 1 lett. a LIMVI) e le alienazioni di fondi di cui l'alienante è proprietario da non più di cinque anni, se il valore dell'alienazione supera il valore determinato nella precedente contrattazione aumentato del 5 % (cfr. art. 2 cpv. 1 lett. b LIMVI).\n3.3.\nNel caso in esame, il calcolo effettuato dall’Ufficio dei registri e successivamente confermato, da ultimo dalla Divisione delle contribuzioni, non è contestato in quanto tale.\nIl ricorrente, come si è visto, invoca sostanzialmente l’applicazione per analogia dell’art. 27 cpv. 1 LIMVI, per il quale, se il contratto è rescisso per giustificati motivi e il fondo è reiscritto nel registro fondiario al nome del proprietario precedente, chi ha pagato l’imposta ha in diritto di chiederne la restituzione.\nAl riguardo, la giurisprudenza di questa Camera, ha per esempio riconosciuto che non vi è maggior valore immobiliare imponibile nel caso di un trapasso avvenuto in occasione di una truffa, riconosciuta tale dall’Autorità penale (CDT n.159 del 22 agosto 1994 in re G. C.).\n3.4.\nOrbene, nel caso in esame, pur essendo sussistiti non pochi dubbi circa la validità del contratto di cessione del pacchetto azionario, come per altro risulta dalle decisioni in materia esecutiva del 16 marzo 1993 del Pretore di __________ -Campagna e 23 settembre 1993 dell’ Amtsgericht di __________ -Città, il decreto d’abbandono ampiamente motivato del 15 luglio 2002 esclude categoricamente l’esistenza di una truffa ai danni del ricorrente, come pure l’esistenza del reato di falsità in documenti.\nVi si legge testualmente:\n6.\nPer quanto attiene al reato di truffa, il denunciante sostiene di essere stato tratto in inganno dal denunciato, per essersi fidato delle sue allegazioni (secondo cui si sarebbe trattata di un'operazione temporanea, senza alcun rischio finanziario per lui) e, rispettivamente per avere firmato, sempre fidandosi di lui, documenti senza neppure esaminarne il contenuto.\nA prescindere da quanto effettivamente dichiarato dal denunciato al denunciante, è incontestabile che il denunciato ha sottoscritto documenti (tra i quali tre riconoscimenti di debito per oltre fr. 10 Mio) ed ha concluso contratti relativi ad un'importante operazione immobiliare, la quale, si ricorda, aveva quale oggetto l'acquisto di 3 società anonime, proprietarie di altrettanti immobili, per ca. fr. 8 Mio, mediante finanziamento bancario.\nIn questo contesto, appare di meridiana evidenza che, di fronte ad un'operazione finanziaria di simile portata, il denunciante avrebbe dovuto mostrare maggiore prudenza, effettuando un minimo di verifiche quali, ad esempio, il controllo dei bilanci delle società e della documentazione bancaria, nonché un'ispezione a Registro __________, al fine di accertare la portata effettiva dell'aggravio ipotecario.\nEd a questo riguardo non ci si può esimere dal rilevare che il denunciante non può essere considerato uno sprovveduto in campo commerciale e finanziario.\nDalla denuncia risulta infatti che egli è architetto, e che si era occupato di diversi cantieri concernenti immobili di proprietà dei denunciato (cfr . denuncia p. 2).\nDi conseguenza, il denunciante non poteva ignorare la portata degli impegni da lui assunti, tanto più che, a suo dire, aveva discusso i dettagli delle transazioni immobiliari sia con __________ che con __________ (cfr. verbale __________ 10.9.1997, p. 2).\nIn siffatte condizioni, la tesi da lui sostenuta secondo cui egli si sarebbe fidato di __________ perché conduceva una vita lussuosa e si era dimostrato generoso con lui, non basta certo per comprovare l'inganno astuto, così come invece richiesto dall'art. 146 CPS.\nAncor più se si considera che:\n· la conclusione dell'operazione immobiliare incriminata. avrebbe permesso al denunciante di eseguire i lavori di riattazione degli stabili di proprietà delle tre società.\nCiò a dimostrazione dei fatto che egli aveva comunque un interesse finanziario nell'operazione;\n· le condizioni relative al finanziamento dell'operazione erano state discusse anche con i responsabili della __________.\nDi conseguenza, non appare credibile la versione dei fatti resa dal denunciante secondo cui egli aveva firmato diversi documenti bancari, senza conoscerne la reale portata giuridica;\n· all'epoca dei fatti, il denunciante lavorava alle dipendenze __________ __________, società di proprietà di __________ __________, il quale, in passato, aveva concluso con __________ diverse operazioni immobiliari dei medesimo tipo.\nTale circostanza può innanzitutto avere indotto __________ a considerare interessante l'investimento proposto da __________ ed avvalora inoltre la tesi sostenuta dal denunciato, secondo cui era stato lo stesso __________ a sollecitare la conclusione della transazione, al fine di eseguire i lavori di riattazione degli stabili.\n"}