{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2003-12-19", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1994-68_2003-12-19.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=18968&nX40_KEY=4926292&nTrefferzeile=34&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "44efb39bfa1457a18a1f5655d14c50af"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1994.68"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 19.12.2003 80.1994.68"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 19.12.2003 80.1994.68"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 19.12.2003 80.1994.68"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 03:29:10", "Checksum": "fc0df837f402cd6e8ccfd21f26f07ff7", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 19.12.2003 80.1994.68\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n. |\nLugano 19 dicembre 2003\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nAlessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio |\n|\nsegretario: |\nFiorenzo Gianinazzi |\nstatuendo sul ricorso del 22 aprile 1994\nin materia di: IMVI\n|\npresentato da: |\n__________ __________ __________, __________. __________\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nritenuto\nin fatto ed in diritto\n1. 1.1\nIl 18 maggio 1988 __________ __________ cedeva a __________ __________ il pacchetto azionario della __________ __________, proprietaria del mapp. n. __________ RFD di __________. L'Ufficio dei registri di __________ determinava l'imponibile con decisione del 17 maggio 1990, successivamente confermata con decisione su reclamo del 7 giugno 1990, in fr. 611'250.- e l'imposta dovuta in fr. 216'210.-.\n1.2.\nCon tempestivo ricorso al Dipartimento __________ __________, solidalmente responsabile del pagamento dell'imposta sul maggior valore immobiliare secondo l'art. 4 cpv. 5 LIMVI, chiedeva l'annullamento della tassazione a suo carico, ritenendosi vittima di una truffa perpetrata a suo danno e avendo sporto denuncia penale contro la __________ - und __________ di __________ e contro ignoti.\nCon decisione del 9 maggio 1994 la Divisione delle contribuzioni respingeva il ricorso, rilevando che l'applicazione dell'eccezione prevista dall'art. 27 LIMVI presuppone che la rescissione del contratto per giustificati motivi sia avvenuta nell'ambito di quanto previsto dal CO, segnatamente per nullità, lesione o vizi del contratto (art. 21-23 CO). Riservava nondimeno al ricorrente la facoltà di avvalersi della facoltà concessagli dall'art. 27 LIMVI, qualora il contratto fosse stato rescisso.\n2. 2.1.\nCon il presente, tempestivo ricorso __________ __________ ripropone la domanda d'annullamento della tassazione a suo carico in quanto vittima di una truffa. Essendo l'inchiesta in corso, chiede che la tassazione venga tenuta in sospeso fino a definizione del procedimento penale.\nLa Divisione delle contribuzioni si oppone invece alla richiesta di sospensione della tassazione, essendo l'esito del procedimento penale incerto e la sua durata imprevedibile.\nPacifica al riguardo è la legittimazione a ricorrere di __________ Re__________s, in quanto debitore solidale dell'imposta (cfr. per es. CDT n. __________ del 3 maggio 1993 in re R. F.).\n2.2.\nIn occasione dell'udienza del 6 ottobre 1994, considerati i problemi connessi con la pendenza di procedure penali e civili contro __________ e la __________ -und __________ dall'esito e dalla durata incerti, segnatamente i riflessi sulla prescrizione risp. sulla facoltà di chiedere la revisione di una decisione definitiva, il ricorrente, per non pregiudicare la decorrenza del diritto di chiedere la revisione di una tassazione definitiva, dichiarava di non prevalersi della prescrizione, qualora la presente procedura fosse stata tenuta in sospeso.\n2.3.\nRipetutamente il giudice interpellava le diverse autorità e il ricorrente sull'evoluzione dei diversi procedimenti, dal cui esito sarebbe dipeso anche l'esito del presente ricorso.\nIl 26 marzo 2003 l'avv. __________ __________, che aveva inizialmente assistito il ricorrente, comunicava che dal profilo penale il procedimento contro __________ e gli organi della __________ - und __________ __________ era stato abbandonato il 15 luglio 2002, ma che successivamente, il 7 ottobre 2002, il procuratore pubblico __________ aveva provveduto a effettuare il deposito degli atti nell'istruzione formale scaturente da diverse denuncie successivamente congiunte riguardante la banca e diverse società legate all'inchiesta. Comunicava inoltre di aver cessato di assistere __________ __________, invitando questa Camera a rivolgersi direttamente al ricorrente o eventualmente all'avv__________ __________.\nIl 22 aprile 2003 il giudice, riassunto l'iter processuale, assegnava a __________ __________ un termine di quindici giorni per produrre, se del caso per il tramite dell'avv. __________, copia di tutta la documentazione civile e anche penale relativa al trasferimento del pacchetto azionario della __________ __________, segnatamente alla nullità del relativo contratto. Dello scritto veniva inviata copia anche all'avv. __________.\nScaduto il termine, la Cancelleria di questa Camera ha ripetutamente interpellato il ricorrente, segnatamente in data 27 maggio, 5 giugno, 11, 16 e 17 settembre, come risulta dalle annotazioni apposte nell'incarto, senza tuttavia ottenere risposta.\n2.4.\nQuesta Camera, considerato l'atteggiamento assolutamente non collaborante del ricorrente e nell'impossibilità di conoscere lo sviluppo delle procedure civili per mancanza di informazioni, non fosse altro che relative al foro competente, ha comunque acquisito agli atti sia il decreto d’abbandono del 15 luglio 2002 relativo alla denuncia sporta da __________ __________ sia quello del 21 luglio 2003 per intervenuta prescrizione relativo alla denuncia per falsità in documenti sporta dall’Obergericht del Canton __________ il 21 ottobre 1992.\nQuesta Camera non può quindi far altro che decidere sulla base della documentazione a disposizione, acquisita agli atti d’ufficio.\n3. 3.1.\nTorna applicabile alla fattispecie in esame la Legge concernente l’imposta sul maggior valore immobiliare (LIMVI) del 17 dicembre 1964, che è rimasta in vigore fino al 31 dicembre 1994 e applicabile a tutti i trasferimenti di proprietà iscritti a registro fondiario, rispettivamente alle contrattazioni concluse, come pure alle successioni apertesi e alle liberalità eseguite prima della sua entrata in vigore (art. 324 cpv. 2 LT-1994).\n"}