Con scritto del 24 luglio 1995 l' Ufficio esazione e condoni ha informato questa Camera che l'accordo menzionato nel verbale dell'udienza del 9 giugno 1995 era stato perfezionato nei giorni precedenti con l'adesione del creditore ipotecario. In simili condizioni non resta che da procedere allo stralcio del ricorso per desistenza. Per questi motivi, visto per le spese l'art. 185 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è stralciato dai ruoli. 2. Non si prelevano né spese né tassa di giudizio. 3. Intimazione alle parti. 4. Il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT). per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il Presidente: Il Segretario: