Con decreto del 31 agosto 1994, il Presidente di questa Camera ha respinto l’istanza di assunzione delle prove testimoniali, formulata dal ricorrente nel corso di detta udienza. 4. 4.1. L'art. 836 CC stabilisce che le ipoteche legali determinate dalle leggi cantonali per i rapporti di diritto pubblico o altri rapporti di carattere obbligatorio generale per tutti i proprietari di fondi, non richiedono per la loro validità l'iscrizione nel registro fondiario, salvo disposizione contraria. «Questa norma lascia semplicemente sussistere i diritti di pegno legali delle legislazioni cantonali, le quali sono libere nella determinazione del contenuto, dell'estensione e del grado: