{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-12-29", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1994-66_1995-12-29.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=18966&nX40_KEY=4933416&nTrefferzeile=46&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "8b8355a9277117685f5478efeee96382"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1994.66"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 29.12.1995 80.1994.66"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 29.12.1995 80.1994.66"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 29.12.1995 80.1994.66"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:09:50", "Checksum": "d6c321447b8cf62f9c0ccb7734a22ac2", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 29.12.1995 80.1994.66\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nAlessandro\nSoldini, presidente,\n|\n|\nsegretario: |\nAndrea Pedroli vicecancelliere |\nstatuendo sul ricorso del 5 novembre 1993\nin materia di: quantificazione dell'ipoteca legale riferita all'imposta cantonale 1990 della Behand SA in liquidazione\n|\npresentato da: |\n__________ __________, __________ __________, rappr. __________. __________, __________ __________,\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nritenuto\nin fatto ed in diritto\n1. Con atto pubblico del 23 gennaio 1992, il __________. __________ __________ acquistò da __________ __________ la PPP n. __________ della part. n. __________ RFD di __________, Sezione di __________. Il 9 marzo dell’anno successivo acquistò pure la PPP n. __________. __________ aveva in precedenza acquistato gli immobili suddetti dalla __________ __________ in liquidazione.\nIl 17 giugno 1993 l’Amministrazione cantonale delle contribuzioni (ACC), per il tramite dell’Ufficio di esazione, notificò al nuovo proprietario, in qualità di terzo proprietario del pegno, il conteggio dell’ipoteca legale, proporzionale all’ampiezza delle PPP (371 millesimi), a garanzia dell’IC 1990 sull’utile conseguito con la vendita della __________ __________ in liquidazione a __________, e, meglio, fr. 26’536.75 per la PPP n. __________ e fr. 55’459.40 per la PPP __________.\n2. __________ __________ ha tempestivamente presentato reclamo contro il citato conteggio d’ipoteca legale, contestandone la liceità.\nCon decisione del 5 ottobre 1993 l’ACC lo ha respinto. Argomenta, che, nel caso di specie, l’utile immobiliare per il quale é chiesta la garanzia dell’ipoteca legale é un utile che presenta chiaramente una connessione diretta con l’immobile, come voluto dall’art. 229 LT. Nel caso di società immobiliari pure, vale a dire che si limitano ad amministrare un patrimonio immobiliare, anche gli eventuali utili derivanti da ammortamenti precedenti sono garantiti dall’ipoteca legale, poiché in questo caso gli ammortamenti hanno ridotto un vero e proprio utile immobiliare. Rileva inoltre che gli utili regolati dall’art. 67 LT possono anche comprendere utili che, se non sono stati colpiti dall’imposta sul maggior valore immobiliare, sono veri e propri plusvalori e non pure eccedenze di natura contabile.\n3. Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________, dopo aver illustrato il carico fiscale complessivo d’imposta cantonale e comunale che sarebbe chiamato a sopportare quale terzo proprietario del pegno, contesta il legame particolare tra l’utile per il quale é chiesta la garanzia dell’ipoteca legale e l’immobile, chiedendo l’annullamento dei relativi conteggi. Rileva in particolare che l’utile imponibile, stabilito per altro in via valutativa, non é stato calcolato in stretta connessione con l’immobile venduto, bensì, significativamente, proporzionalmente alle quote di PPP possedute.\nNon é quindi data, secondo la giurisprudenza di questa Camera, il legame particolare richiesto dalla legge per far nascere la garanzia dell’ipoteca legale occulta. Osserva inoltre che il venditore aveva acquistato all’incanto le diverse quote di PPP e che l’elenco oneri é cresciuto in giudicato, con la conseguenza che ogni e qualsiasi diritto che non vi figuri é votato all’estinzione.\nL’Amministrazione cantonale delle contribuzioni propone, per contro, di respingere il ricorso. Avverte che l’art. 67 LIMVI non impedisce, in determinati casi, che gli utili realizzati abbiano una connessione particolare con l’immobile. Ciò si verifica, ad esempio in occasione di una revisione generale delle stime, che provoca una drastica riduzione dei contributi IMVI in caso di vendita dell’immobile; più in generale, é il caso di utili che derivano dal fatto che il valore preso in considerazione per la determinazione dell’imposta speciale é superiore a quello che risulta dalle registrazioni contabili e dalla relativa documentazione. Contesta inoltre che l’aggiudicazione delle quote di PPP a __________ __________ abbia estinto il credito assistito da ipoteca legale; tale credito é il risultato di una plusvalenza divenuta quantificabile solo al momento dell’aggiudicazione e pertanto non preventivamente iscrivibile nell’elenco oneri.\nAlle parti é stato consentito, in via del tutto eccezionale, di replicare e di duplicare.\nAll’udienza del 26 maggio 1994, le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni.\nCon decreto del 31 agosto 1994, il Presidente di questa Camera ha respinto l’istanza di assunzione delle prove testimoniali, formulata dal ricorrente nel corso di detta udienza.\n4. 4.1.\nL'art. 836 CC stabilisce che le ipoteche legali determinate dalle leggi cantonali per i rapporti di diritto pubblico o altri rapporti di carattere obbligatorio generale per tutti i proprietari di fondi, non richiedono per la loro validità l'iscrizione nel registro fondiario, salvo disposizione contraria.\n«Questa norma lascia semplicemente sussistere i diritti di pegno legali delle legislazioni cantonali, le quali sono libere nella determinazione del contenuto, dell'estensione e del grado: il diritto federale impone soltanto la forma dell'ipoteca e, trattandosi di garanzie per pretese fiscali cantonali, esige che l'imposta abbia una relazione particolare con il fondo da gravare» (DTF 110 II 237 e riferimenti).\n"}